Normativa e prassi

10 Marzo 2021

Niente sostitutiva su pensione Inps al non residente trasferito in Italia

Nonostante le modifiche apportate alla norma che regola la materia (articolo 24-ter, Tuir), la pensione erogata dall’Inps al non residente, che intende traferire la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia, non può essere considerata reddito di fonte estera. Di conseguenza, il contribuente non può applicare, su tale reddito, l’imposta sostitutiva del 7 per cento.

È il verdetto contenuto nella risposta n. 170 del 10 marzo 2021, in antitesi con la soluzione proposta dall’istante, che, in considerazione dell’intervento normativo operato sull’articolo 24-ter dalla legge n. 58/2019, in sede di conversione del decreto “Crescita” (Dl n. 34/2019), ritiene di poter applicare il regime agevolativo, anche se possiede, quale unico reddito, la pensione erogata dall’Inps.

Si tratta, in particolare, del regime fiscale destinato alle persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Queste possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero (secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del Tuir), a un’imposta sostitutiva del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri stabiliti dai commi 4 e 5 dell’articolo 24-ter del Tuir.

Nel dettaglio, la modifica in argomento, che ha generato l’auspicio del contribuente, è costituita dalla soppressione, nel comma 1 dello stesso articolo, delle parole “percepiti da fonte estera o“. Per l’Agenzia, il ritocco non ha inciso sui presupposti di applicazione della disciplina che sancisce la rilevanza della localizzazione della fonte estera del reddito da pensione, ai fini del riconoscimento dell’imposta sostitutiva, ma ha soltanto depennato i redditi percepiti da fonte estera, con l’obiettivo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione in relazione ai redditi “prodotti all’estero”.

In conseguenza delle norme richiamate, nel presupposto che venga rispettata la condizione di essere titolari di redditi da pensione di fonte estera, sono quindi assoggettati a tassazione opzionale al 7% solo i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal Tuir per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato. In sostanza, aggiunge l’Agenzia, si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da  non residenti.

L’ordinamento nazionale accoglie, pertanto, il criterio della lettura “a specchio“, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti in Italia.

Detto questo, l’amministrazione conclude che al contribuente istante è precluso l’accesso all’imposta sostitutiva dell’Irpef. L’ostacolo è rappresentato dalla pensione dell’Inps, che è reddito di fonte italiana, per il quale valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i residenti.

Niente sostitutiva su pensione Inps al non residente trasferito in Italia

Ultimi articoli

Normativa e prassi 14 Agosto 2026

Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio

Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.

Analisi e commenti 14 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico

Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.

Normativa e prassi 13 Agosto 2026

Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio

Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.

Analisi e commenti 13 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali

Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.

torna all'inizio del contenuto