Normativa e prassi

10 Marzo 2021

Niente sostitutiva su pensione Inps al non residente trasferito in Italia

Nonostante le modifiche apportate alla norma che regola la materia (articolo 24-ter, Tuir), la pensione erogata dall’Inps al non residente, che intende traferire la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia, non può essere considerata reddito di fonte estera. Di conseguenza, il contribuente non può applicare, su tale reddito, l’imposta sostitutiva del 7 per cento.

È il verdetto contenuto nella risposta n. 170 del 10 marzo 2021, in antitesi con la soluzione proposta dall’istante, che, in considerazione dell’intervento normativo operato sull’articolo 24-ter dalla legge n. 58/2019, in sede di conversione del decreto “Crescita” (Dl n. 34/2019), ritiene di poter applicare il regime agevolativo, anche se possiede, quale unico reddito, la pensione erogata dall’Inps.

Si tratta, in particolare, del regime fiscale destinato alle persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Queste possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero (secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del Tuir), a un’imposta sostitutiva del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri stabiliti dai commi 4 e 5 dell’articolo 24-ter del Tuir.

Nel dettaglio, la modifica in argomento, che ha generato l’auspicio del contribuente, è costituita dalla soppressione, nel comma 1 dello stesso articolo, delle parole “percepiti da fonte estera o“. Per l’Agenzia, il ritocco non ha inciso sui presupposti di applicazione della disciplina che sancisce la rilevanza della localizzazione della fonte estera del reddito da pensione, ai fini del riconoscimento dell’imposta sostitutiva, ma ha soltanto depennato i redditi percepiti da fonte estera, con l’obiettivo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione in relazione ai redditi “prodotti all’estero”.

In conseguenza delle norme richiamate, nel presupposto che venga rispettata la condizione di essere titolari di redditi da pensione di fonte estera, sono quindi assoggettati a tassazione opzionale al 7% solo i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal Tuir per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato. In sostanza, aggiunge l’Agenzia, si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da  non residenti.

L’ordinamento nazionale accoglie, pertanto, il criterio della lettura “a specchio“, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti in Italia.

Detto questo, l’amministrazione conclude che al contribuente istante è precluso l’accesso all’imposta sostitutiva dell’Irpef. L’ostacolo è rappresentato dalla pensione dell’Inps, che è reddito di fonte italiana, per il quale valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i residenti.

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