8 Marzo 2021
Interventi sull’unità collabente: ammessi al Superbonus 110%
Gli interventi antisismici e di efficienza energetica eseguiti sull’unità collabente F2, rientranti fra i lavori di manutenzione straordinaria, possono beneficiare del Superbonus. Promossi anche i lavori sugli immobili, destinati all’edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di Comuni.
È la sintesi delle risposte dell’Agenzia n. 161 e n. 162 dell’8 marzo 2021.
Con la risposta n. 161/2021 l’Agenzia ha chiarito che gli interventi antisismici e di efficienza energetica eseguiti su una unità censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabente), rientranti fra i lavori di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001), circostanza che deve risultare dal titolo amministrativo, possono fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa e degli adempimenti richiesti.
Si tratta, in particolare, dei lavori riguardanti:
- la realizzazione di un cappotto termico
- l’installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante
- l’installazione pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.
Il documento di prassi, inoltre, precisa che per poter beneficiare della detrazione d’imposta prevista dal Superbonus, le unità collabenti al termine dei lavori devono rientrare in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). L’Agenzia, infine sentito il parere dell’Enea, precisa che per gli interventi di efficientamento energetico, esclusa l’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa, è necessario attestare con relazione tecnica l’esistenza di un precedente impianto idoneo a riscaldare gli ambienti. In questo caso l’istante non dovrà produrre l’Ape iniziale.
Con un’altra risposta, la n. 162/2021, l’Agenzia dà il via libera al Superbonus per gli interventi sugli immobili di proprietà di un consorzio di Comuni adibiti a edilizia residenziale pubblica, gestiti dall’ente istante. L’Agenzia premette che in questo caso l’istante, svolgendo le attività tipiche degli ex Iacp, rientra tra i soggetti destinatari del Superbonus (articolo 119, comma 9, lett. c) del decreto “Rilancio”). Ritiene quindi che lo stesso istante possa beneficiare dell’agevolazione in parola, anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di Comuni soci, proprietari degli immobili. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione del Superbonus, la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni. L’istante potrà, anche esercitare, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (articolo 121 del “Rilancio”).
Resta fermo, chiaramente, il fatto che l’istante deve essere un ente pubblico che esercita le attività tipiche degli ex Iacp, circostanza che prevede un’indagine di natura extra-tributaria non esercitabile in sede di interpello.
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