8 Marzo 2021
Illuminazione pubblica, Iva al 10% se c’è “un insieme sistematico di opere”
Con la risposta n. 144/2021, l’Agenzia fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota Iva agevolata con riferimento a interventi relativi alla pubblica illuminazione. L’istante, una società che ha come oggetto sociale il concorso ad appalti, pubblici e privati, relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione, chiede se è possibile applicare l’Iva al 10% sugli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e tecnologico, nell’ambito di una convenzione con la Pa.
L’istante, in particolare, ha ricevuto in conferimento da un’altra società un complesso aziendale operativo nell’erogazione del servizio di pubblica illuminazione, comprensivo di alcuni contratti aggiudicati dalla società conferente. Tale società conferente, in particolare, ha sottoscritto con un terzo (Gamma) un’apposita convenzione con la quale si è obbligata ad accettare, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni contraenti, impegnandosi verso queste ultime ad erogare il servizio luce e, ove richiesto, il servizio di gestione dei semafori. Il servizio luce obbliga la società a fornire, oltre alle attività di acquisto di energia elettrica, “l’esercizio e la manutenzione degli impianti e gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica”, il tutto nella misura richiesta dalle Pa contraenti con i contratti attuativi della convenzione siglata con Gamma.
L’istante riferisce che nella maggioranza dei contratti l’esecuzione dei lavori (diversi dalla manutenzione ordinaria), può non essere prevista dal canone e, quindi, è remunerata da parte delle Pa con un compenso extra-canone. Tali interventi sono identificati negli accordi inter partes genericamente come interventi di:
- riqualificazione energetica
- manutenzione straordinaria
- adeguamento normativo
- adeguamento tecnologico.
Dunque, il dubbio concerne l’individuazione dell’aliquota Iva da applicare agli interventi extra-canone posti in essere in esecuzione dei contratti attuativi della convenzione con Gamma, alla luce del loro inquadramento nella disciplina in materia di edilizia.
Riguardo gli interventi di riqualificazione energetica, al fine di individuare il corretto inquadramento dei lavori di cui trattasi in una delle categorie contemplate ai fini edilizi, occorre muovere dalle definizioni di interventi di “ristrutturazione edilizia” e di “ristrutturazione urbanistica” (lettere d) e f) dell’art. 3 del Testo unico dell’edilizia). Secondo tali definizioni, i menzionati interventi si sostanziano in “un insieme sistematico di opere”, le quali, nel primo caso (ristrutturazione edilizia), sono dirette a trasformare gli organismi edilizi, portando “ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, eventualmente comprendendo anche la “sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio”, mentre nel secondo caso (ristrutturazione urbanistica) sono rivolte a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio. Dalle disposizioni legislative analizzate l’Agenzia ritiene che la mera sostituzione di alcuni elementi dell’organismo edilizio non è, di per sé, tale da integrare un intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica, con conseguenti riflessi ai fini Iva. E’ infatti necessario che lo specifico intervento si inserisca in un contesto più ampio e strutturato insieme di opere, funzionali a “trasformare” l’organismo o rinnovare l’intero tessuto urbano, di entità e consistenza tali da essere qualificate in termini di “interventi pesanti”, quali per esempio interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia. Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che non siano ammessi a fruire dell’aliquota agevolata del 10% (n. 127-quinquies e n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III allegata al decreto Iva e articolo 3, comma 11, del Dl n. 90/1990), laddove non si sostanzino in un “insieme sistematico di opere” come precisato.
Riguardo la manutenzione straordinaria (consistente, a detta dell’istante, nell’installazione di un nuovo impianto di illuminazione precedentemente non esistente in quanto realizzato in zone sprovviste di luce pubblica, nell’installazione per motivi di sicurezza di un nuovo impianto ad integrale sostituzione di quello preesistente, totalmente logorato e non idoneo a illuminare nel rispetto delle normative, o negli interventi di ampliamento o di potenziamento di impianti esistenti), l’Agenzia rileva che è da ritenersi agevolabile anche un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché tale intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell’opera stessa. Pertanto, tali interventi sono ammessi a fruire dell’aliquota Iva ridotta, nel caso in cui si concretizzino effettivamente nella realizzazione ex novo di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, anche se parziale, nell’ampliamento dell’impianto preesistente o nel completamento del medesimo mediante l’installazione di nuovi punti luce.
Il trattamento Iva agevolato è applicabile a condizione che i medesimi interventi siano distintamente individuati nell’ambito del contratto di appalto stipulato con le Pa interessate, sia come tipologia di lavoro sia ai fini del corrispettivo. Restano invece esclusi da tale trattamento agevolato gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o riparazione della rete, nonché gli interventi di mera sostituzione di apparecchi di illuminazione per il risparmio energetico.
Riguardo, infine, gli interventi di adeguamento normativo e tecnologico, non esistendo disposizioni che prevedano espressamente l’applicazione dell’Iva agevolata, l’Agenzia ritiene che gli interventi possano fruire dell’aliquota Iva al 10% soltanto se presentino, in concreto, le caratteristiche degli interventi di “manutenzione straordinaria” agevolabili. In sostanza, la realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, la completa sostituzione dell’impianto preesistente o anche l’ampliamento della rete. Sconteranno l’aliquota Iva ordinaria, invece, gli interventi che si sostanzino in un semplice adeguamento della rete elettrica o si esauriscano in un intervento di riqualificazione energetica che non sia realizzato tramite l’effettuazione di un “insieme sistematico di opere”.
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