Normativa e prassi

15 Gennaio 2021

Servitù su terreni agricoli: l’imposta di registro è al 9%

L’imposta di registro da applicare alla costituzione di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli è quella del 9% e non del 15% prevista in caso di trasferimento del bene. Di conseguenza, le controversie pendenti nei vari gradi di giudizio dovranno essere riesaminate alla luce di tale indicazione e le precisazioni fornite con i precedenti documenti di prassi (risoluzione n. 92/2000 e circolare n. 18/2013) devono ritenersi superate.

È quanto chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021.

Le nuove indicazioni si basano sull’analisi del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di imposta di registro da applicare agli atti costitutivi di servitù sui terreni agricoli (Cassazione, sentenze n. 22198/2019, n. 22199/2019, n. 22200/2019 e n. 22201/2019).
Va ricordato che la normativa vigente (articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986) prevede, al primo periodo del comma 1, l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, in via generale, agli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.
L’aliquota sale al 15% “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, come indicato nel successivo periodo della norma.

A parere dei giudici di legittimità, in relazione alla natura peculiare del diritto di servitù (agli articoli 1027 e ss del codice civile), il legislatore non ha voluto dare ampia accezione al termine “trasferimento” avendolo invece circoscritto a un preciso atto negoziale posto in essere dalle parti. Di conseguenza, in una servitù prediale non vi è alcun trasferimento di diritto, trattandosi di una limitazione imposta al proprietario di un fondo (servente) a vantaggio di un altro fondo (dominante). In base a tali criteri, nelle citate pronunce la Cassazione si è sempre espressa nel senso che la servitù prediale costituita su un terreno agricolo essendo un atto costitutivo e non traslativo deve scontare l’aliquota del 9% e non quella del 15% prevista per i trasferimenti.

Alla luce del quadro delineato, l’Agenzia ritiene superate le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi (risoluzione n. 92/2000 e circolare n. 18/2013) e chiarisce che i numerosi contenziosi pendenti, concernenti la tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo, devono essere riletti e risolti applicando l’aliquota del 9% (primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986) al posto di quella del 15% applicata dagli Uffici.

Inoltre, nella risoluzione odierna si precisa che per gli atti costitutivi del diritto di servitù non c’è l’obbligo di presentazione della domanda di voltura volta ad aggiornare le intestazioni catastali, a norma dell’articolo 3 del Dpr n. 650/1972, secondo cui “Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l’obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali”, mentre è prevista la trascrizione dei “contratti che costituiscono o modificano servitù prediali” (articolo 2643, comma 1, n. 4) del codice civile).

Servitù su terreni agricoli: l’imposta di registro è al 9%

Ultimi articoli

Attualità 26 Aprile 2024

Invio delle dichiarazioni Iva 2024, c’è tempo fino al 30 aprile

Ancora pochi giorni per inviare all’Agenzia, nei termini ordinari, la dichiarazione Iva annuale 2024, relativa alle operazioni svolte nel 2023.

Attualità 26 Aprile 2024

Fusioni nei soggetti Ias adopter, neutralità e retrodatazione

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a un graduale allineamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali.

Analisi e commenti 25 Aprile 2024

Bilancio 2024 in pillole – 8 il contributo per il caro energia

La manovra 2024, all’interno delle misure stabilite per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, ha previsto, all’articolo 1, comma 14, lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per il riconoscimento, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare, nel I trimestre 2024, in quota fissa e in base alle zone climatiche, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Attualità 24 Aprile 2024

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022, disponibile online il primo elenco

Il Dipartimento per lo sport, dopo aver effettuato le necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ha reso pubblico la prima lista dei beneficiari che nel 2022 hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

torna all'inizio del contenuto