24 Dicembre 2020
Istituto di ravvedimento operoso: a ogni quesito una precisa risposta
Con la risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in relazione all’istituto del ravvedimento operoso in caso di: tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli incaricati della presentazione in via telematica, dichiarazione infedele, dichiarazione integrativa, dichiarazione omessa con eccedenza d’imposta ovvero dalla quale emerga, contestualmente, un’imposta a credito e un’imposta a debito, omessa presentazione del quadro RW.
In particolare, l’Agenzia risponde puntualmente ai seguenti quesiti posti dall’interpellante:
– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica (articolo 3, comma 3 del Dpr n. 322/1998) è punita con la sanzione amministrativa da 516,46 a 5.164,57 euro (articolo 7-bis, comma 1, Dlgs n. 241/1997). In assenza di una previsione che attenui il tenore sanzionatorio, in caso di inoltro della dichiarazione da parte degli incaricati oltre il termine normativamente previsto, l’Agenzia ritiene che la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà (articolo 7, comma 4-bis del Dlgs n. 472/1997), se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni. Inoltre, in base all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, la sanzione così individuata può ulteriormente essere ridotta. L’amministrazione precisa, inoltre, che alla luce del principio del favor rei, tale previsione si applica anche alle violazioni pregresse, sempreché al 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione (circolare n. 4/2016)
– riguardo il trattamento sanzionatorio relativo all’utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, l’Agenzia fa riferimento alla risoluzione n. 36/2018, in base alla quale “laddove il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Detta sanzione […] assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti”. Stesso discorso nel caso sollevato dall’istante, per il quale, in tema di regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa, con i relativi interessi, le successive compensazioni sono legittime. Di conseguenza, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, non deve essere ravveduta anche quella per la compensazione di crediti inesistenti
– l’Agenzia precisa che solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. Se, invece, la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente e il risultato finale della stessa è comunque rappresentato da un maggior credito, è dovuta la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Stesse considerazioni valgono anche se il contribuente ha erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca. Non è dovuta alcuna sanzione se il contribuente ha manifestato la volontà di optare per tale regime, con presentazione del modello Rli e versamento dell’imposta sostitutiva, e l’integrazione è limitata a questo elemento o, comunque, non sono indicati anche redditi originariamente omessi
– nel caso in cui dalla dichiarazione omessa emerge un’eccedenza d’imposta, per il riconoscimento del credito, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso (cfr. risoluzione n. 25/2008). Se, invece, lo stesso credito è riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del relativo riconoscimento l’Agenzia fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 21/2013
– l’amministrazione chiarisce che non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa. Il recupero dell’eccedenza a credito, secondo le modalità sopra indicate nel punto precedente, è consentito previo riscontro da parte dell’Agenzia dell’effettività sostanziale della stessa, in base a cui può essere richiesta al contribuente la documentazione contabile ed extracontabile necessaria al riscontro.
– riguardo la tardiva presentazione del modulo RW, l’Agenzia conferma quanto espresso nella circolare n. 11/2010, la quale precisa che, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini e i dati contenuti sono corretti, “è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW” anche oltre il termine di cui all’articolo 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998. Le regole sanzionatorie applicabili sono diversamente articolate, a seconda che la presentazione del modulo RW avviene entro o oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
Ultimi articoli
Attualità 14 Novembre 2025
Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative
Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per accedere all’agevolazione, le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati quest’anno e già indicati in una precedente comunicazione Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento previsto dalla normativa per accedere all’agevolazione: la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Attualità 14 Novembre 2025
Attenzione alle false comunicazioni di regolarizzazione wallet criptovalute
Arrivano per posta elettronica e consigliano di versare commissioni elevate per evitare presunte possibili problematiche legate al riciclaggio di denaro Ulteriore segnalazione di phishing in circolazione.
Normativa e prassi 13 Novembre 2025
Superbonus sisma al 110% anche per il coniuge convivente
L’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione possa essere applicata per le spese sostenute dal marito anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile Il coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un fabbricato danneggiato dal terremoto può accedere, in presenza dei requisiti richiesti, al Superbonus con percentuale del 110% per lavori sostenuti nel 2025 anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile.
Attualità 13 Novembre 2025
Consultazione Mef su Economia sociale, per i pareri tempo extra fino a domani
I tecnici del ministero dell’Economia e delle Finanze prenderanno in considerazione solo commenti e suggerimenti espressi in forma non anonima e attinenti all’argomento della consultazione Prorogato dal 12 al 14 novembre, il termine per partecipare alla consultazione pubblica sul “Piano nazionale per l’economia sociale” del Mef, realizzato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344).