Attualità

17 Novembre 2020

Antiriciclaggio e illeciti fiscali: nuovi “Schemi di anomalia”

Pubblicati sul sito della Banca d’Italia i nuovi “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali” in tema di antiriciclaggio connesso agli illeciti fiscali. Il documento, realizzato dall’Unità per l’informazione finanziaria (Uif), costituisce, insieme agli indicatori di anomalia, lo strumento di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette da segnalare alle autorità competenti, a supporto dell’attività di antiriciclaggio e contrasto alle frodi fiscali. Gli Schemi, ampliati e aggiornati, sono:

  • A utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti
  • B frodi sull’Iva intracomunitaria
  • C frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale
  • D cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

I primi tre sostituiscono e rielaborano gli schemi precedenti (Comunicazioni del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012). La vera novità è rappresentata dallo schema D che si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti: avvocati, notai, commercialisti possono avere contezza di operazioni apparentemente lineari che in realtà nascondono delle vere e proprie frodi fiscali.
Evasione fiscale e riciclaggio, rileva il documento pubblicato, da sempre sono fenomeni strettamente collegati. Agli schemi illeciti più consolidati si affiancano spesso forme di evasione più complesse finalizzate, in estrema sintesi, a utilizzare i paradisi fiscali o le giurisdizioni carenti sotto il profilo dello scambio di informazioni, per trasferire ingenti flussi di denaro. A volte l’evasione fiscale rappresenta lo strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per realizzare poi altre condotte criminose, come l’estorsione e la corruzione. Dall’analisi degli schemi operativi consolidati, come giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevi di contante da conti societari, Uif quindi, avvalendosi anche dell’operato della GdF e dell’Agenzia, ha fornito la versione aggiornata dei precedenti Schemi e ne ha elaborato un quarto, destinato ai professionisti.

Attività della Uif
Istituita dal Dlgs n. 231/2007 presso la Banca d’Italia, in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, la Uif svolge attività di prevenzione a tutela dell’integrità del sistema economico-finanziario. L’Unità, in sintesi, riceve e acquisisce informazioni su ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l’analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza per l’eventuale trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). Sulla base del proprio patrimonio informativo, la Uif svolge inoltre attività di analisi strategica per individuare e valutare fenomeni, tendenze, prassi operative, punti di debolezza del sistema. Lo studio è rivolto anche all’analisi di singole anomalie dei settori dell’economia ritenuti a rischio, degli strumenti di pagamento e di realtà economiche territoriali. L’Unità trasmette un rapporto annuale sul proprio operato al ministro dell’Economia e delle Finanze.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti
Il primo Schema evidenzia, fra i fenomeni fraudolenti di largo utilizzo, l’emissione di fatture non corrispondenti a operazioni effettive, che generalmente consentono al destinatario di abbattere la base imponibile, con una riduzione del proprio carico fiscale complessivo e la costituzione di fondi neri. Tale illecito, inoltre, genera in capo ai finti acquirenti, crediti d’imposta fittizi che si prestano a compensazioni non spettanti.
I settori d’impresa maggiormente a rischio sono quello edile, il commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie. Fra i requisiti soggettivi presi in considerazione dallo schema si ricordano le imprese di recente costituzione o che riprendono a operare dopo un periodo di inattività, imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, imprese che cessano improvvisamente, imprese con sede legale distante dal centro degli interessi, imprese prive di strutture organizzative reali, imprese con frequenti variazioni della compagine societaria o soci con precedenti penali
In ambito oggettivo, invece, elementi significativi sono rappresentati da un sostanziale pareggio della movimentazione riferibile all’azienda, realizzato con accrediti seguiti in via sistematica da prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti (società italiane o estere, esponenti aziendali, ulteriori persone fisiche prive di collegamenti, formali o commerciali, con l’impresa), specie se effettuati tramite servizi bancari telematici o sportelli automatici.

Frodi Iva intracomunitaria
In questo campo lo Schema evidenzia che l’illecito è realizzato dalle società “cartiere”, entità prive di organizzazione o consistenza economica (missing trader), costituite in Stati aventi delle regole meno severe, che cessano o sono messe in liquidazione quasi subito
Tali società fittizie acquistano beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell’imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale. La  cessione avviene a prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato ed è correlata alla condotta della cartiera cedente che non effettua il versamento dell’Iva addebitata al cessionario.
La frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto ma quelli più frequentemente utilizzati per il commercio illecito sono auto, carburanti, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici; si tratta inoltre, di beni assoggettati ad aliquota Iva ordinaria, così da consentire il massimo profitto.
Gli elementi oggettivi e soggettivi sono, in sostanza, simili a quelli del primo Schema.

Frodi fiscali internazionali
Sono quelle frodi attuate con il trasferimento e la detenzione di attività finanziarie in altri Stati o con il trasferimento della residenza in Paesi a fiscalità più vantaggiosi al fine di sottrarre la base imponibile alle misure fiscali vigenti nel proprio Paese. Tali illeciti sono spesso realizzati con il coinvolgimento di “shell company” o di società interposte (“conduit company”), prive di un’effettiva struttura organizzativa idonea all’esercizio di un’attività economica. Attivano uno stato di alert, fra l’altro,  i soggetti con residenza o sede all’estero, soprattutto se trasferita di recente e in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto al proprio, soggetti non residenti che hanno in Italia il centro di interessi, imprese estere controllate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, imprese estere prive di strutture organizzative funzionali a un’attività ad esempio prive di personale, attrezzature o locali, società caratterizzate da strutture partecipative complesse, come ad esempio trust, fondazioni, fiduciarie, international business company, costituite in giurisdizioni diverse da quella di residenza dei titolari. Nel profilo oggettivo sono presi in considerazione, ad esempio, i rapporti intestati a persone fisiche residenti all’estero, con controparti residenti in Italia che evidenziano interessi sul territorio nazionale, rapporti intestati a imprese estere, con operatività che attesta la disponibilità di locali o di personale sul territorio nazionale, o a soggetti che operano in Italia per conto delle stesse, con operatività da cui emerga la conclusione da parte dei medesimi di contratti vincolanti per le predette imprese.

Cessioni di crediti fittizi
Anche le cessioni dei crediti possono essere oggetto di condotte fraudolente. Il credito fittizio può essere trasferito tramite cessioni o conferimenti d’azienda o può essere utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione. In genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è molto favorevole al cessionario. In questi casi, rileva l’Uif, sono spesso presenti delle figure professionali che percepiscono compensi spropositati rispetto alla prestazione eseguita. Questo schema è un elemento di novità per i professionisti come avvocati notai e commercialista che possono avere contezza di operazioni apparentemente lecite ma che nascondono delle vere e proprie frodi fiscali. Fra i soggetti inclusi nella soglia di attenzione, a titolo di esempio, figurano le imprese cedenti, cessionarie, accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività, o aventi forme giuridiche semplici, imprese senza strutture reali, ecc e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale.
Dal punto di vista oggettivo si ricordano, sempre a titolo esemplificativo, le movimentazioni con accrediti di bonifici di importo elevato disposti da imprese nazionali, anche riconducibili ai medesimi soggetti, ai quali seguono dei trasferimenti verso l’estero, al fine di generare il credito fittizio, rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dai contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali, stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali.

Il documento elaborato dall’Uif evidenzia comunque che da un lato, per l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, non devono necessariamente ricorrere contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo e dall’altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per ritenere esistente un ipotesi di illecito fiscale, essendo necessaria una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati. Le circostanze soggettive e oggettive contenute negli schemi devono essere quindi oggetto di una puntuale valutazione che tenga conto, ai fini dell’individuazione di un’operazione sospetta, di una serie di informazioni collegate dal punto di vista logico e temporale.

Antiriciclaggio e illeciti fiscali: nuovi “Schemi di anomalia”

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