Attualità

13 Novembre 2020

Dl “Ristori-bis”, le misure – 1 Versamenti di novembre in stand-by

Stop ai pagamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale Irpef operate in qualità di sostituti d’imposta in scadenza questo mese. L’ambito soggettivo di applicazione è alquanto articolato, in funzione delle recenti misure restrittive alle attività economiche imposte – per fronteggiare l’impennata dell’emergenza epidemiologica – in maniera diversificata nelle varie zone in cui è stato suddiviso il territorio nazionale. A prevederlo, l’articolo 7 del Dl 149/2020 (decreto “Ristori-bis”).

Gli appuntamenti sospesi
Per aiutare gli operatori economici interessati dalle chiusure, totali o parziali, dettate dal recente Dpcm 3 novembre 2020 per contenere la diffusione del virus Covid-19, sono sospesi alcuni dei versamenti fiscali in calendario a novembre. Nel dettaglio, si tratta dei pagamenti, tutti in programma per lunedì 16, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (rispettivamente, articolo 23 e articolo 24 del Dpr n. 600/1973) effettuate sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente
  • alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, trattenute, in qualità di sostituti d’imposta, ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
  • all’imposta sul valore aggiunto, in particolare quella dovuta dai contribuenti mensili per ottobre ovvero dai trimestrali per il periodo luglio-settembre.

I destinatari della proroga
Il perimetro applicativo della sospensione dei versamenti fiscali di novembre è piuttosto frastagliato, in quanto collegato alla suddivisione del territorio nazionale in tre diverse tipologie di zone a seconda dell’andamento del contagio (rosse, arancioni, gialle), per ognuna delle quali sono state dettate differenti misure restrittive proprio in funzione della gravità del rischio epidemiologico. Pertanto, per individuare la platea dei beneficiari della misura agevolativa, che si applica a prescindere da un eventuale calo del fatturato o dei corrispettivi, occorre far riferimento al settore economico in cui si opera e al territorio di riferimento. Si tratta:

  • degli esercenti le attività economiche sospese dall’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in una qualsiasi area del territorio nazionale, quindi a prescindere dal colore della zona di appartenenza (vi rientrano, ad esempio, palestre, piscine, discoteche, cinema, teatri, sale giochi, sale bingo, parchi tematici e di divertimento)
  • degli esercenti le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di gravità elevata (“zone arancioni”) o massima (“zone rosse”) e da un livello di rischio alto
  • degli operatori dei settori economici elencati nell’allegato 2 al decreto “Ristori-bis” (come attività commerciali al dettaglio, grandi magazzini, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, servizi di cura degli animali da compagnia) ovvero degli esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in “zone rosse”.

A proposito della ripartizione del territorio nazionale in diverse aree sulla base dei dati epidemiologici e sugli scenari di rischio certificati dall’Istituto superiore di sanità, ricordiamo che a oggi, dopo l’ordinanza 10 novembre 2020 del ministero della Salute, la mappa dell’Italia è la seguente:

  • area rossa – Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano
  • area arancione – Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria
  • area gialla – Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Veneto, provincia autonoma di Trento.

Se ne riparla a metà marzo
I contribuenti che beneficiano della sospensione dei versamenti in scadenza a novembre (Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute per addizionali regionale e comunale) hanno tempo fino al 16 marzo 2021 per effettuare l’adempimento senza applicazione di sanzioni e interessi.
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, sarà possibile dilazionare gli importi dovuti in quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro quella stessa data (quindi da marzo a giugno 2021).
La norma puntualizza che non sono rimborsabili le eventuali somme già versate in riferimento ai tributi ora sospesi.

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