13 Ottobre 2020
Tax credit canoni di locazione: può spettare un mese sì e uno no
Non importa in che modo si sia verificata la riduzione del fatturato, per fruire del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 del Dl “Rilancio”, il calo deve essere verificato mese per mese. Quindi, può capitare che spetti per una sola delle mensilità in osservazione, cioè marzo, aprile e maggio 2020.
Con la risposta n 466 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate rassicura la società istante che, a causa dell’emergenza epidemiologica, ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati in locali “non abitativi” detenuti in locazione, e che, facendo i calcoli, si è accorta che nel mese di marzo non raggiunge i requisiti per accedere al bonus.
Dopo aver riepilogato la norma agevolativa, l’Agenzia ricorda che l’istante, ai fini del calcolo da effettuare per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, deve attenersi ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2020 (vedi articolo “Decreto liquidità”: nuove misure, nuovi chiarimenti in una circolare”).
Tale documento di prassi, in particolare, precisa che “il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento e quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, e rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 Data) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita e la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 Data DDT)”, e che “il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati”.
Detto questo, così effettuati i calcoli, la società istante potrà fruire del credito d’imposta in argomento, con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”.
Per completezza, infine, l’amministrazione rammenta che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità operative di utilizzo dell’agevolazione, ha fornito chiarimenti con la circolare n. 14/2020 (vedi articolo “Credito d’imposta canoni di locazione. I primi chiarimenti delle Entrate”) e, con il provvedimento del 1° luglio scorso (vedi articolo “Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione”) ha definito le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta in questione.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 13 Gennaio 2025
Preliminari su diritti di superficie, nuova norma, vecchia trascrizione
I contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari.
Normativa e prassi 13 Gennaio 2025
Mediazione, i confini dell’esenzione non si estendono oltre il procedimento
L’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia di un credito, non strumentale al procedimento di mediazione con il quale si definisce la situazione debitoria, non è esente dalle imposte ipo-catastali perché successiva al procedimento.
Normativa e prassi 13 Gennaio 2025
Esaurite le ipotesi di utilizzo, soppressi due codici tributo
Istituiti nel 2005 con la risoluzione n. 178/E, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito maturato in seguito alla restituzione di ritenute su interessi e canoni operate nei confronti di contribuenti esenti in base al Dlgs 143/2005, i codici tributo “6787” e “6788” vanno in soffitta (risoluzione n.
Dati e statistiche 13 Gennaio 2025
Entrate tributarie, online il bollettino di novembre 2024
Disponibile, sul sito del Dipartimento delle Finanze, il Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di novembre 2024, arricchito delle Appendici statistiche erariali, della Nota tecnica e della Serie storica 2002-2024.