9 Ottobre 2020
“Spese conformi”: perizia asseverata soggetta all’imposta di bollo
Il beneficiario di contributi pubblici è tenuto a produrre alla società che eroga i fondi una documentazione ufficiale sulle spese sostenute. Tale certificazione asseverata rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere” ed è soggetta all’imposta di bollo, al pari di quella giurata, come gli altri documenti allegati che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore. L’Agenzia con la risposta n. 461/E del 9 ottobre 2020 ha fornito dei chiarimenti sull’imponibilità della certificazione di un perito necessaria all’erogazione di contributi pubblici a favore di enti e società, tramite bando.
L’istante, una società che opera a supporto della Regione e si occupa di gestione e controllo di fondi e dell’istruttoria per la concessione di tali finanziamenti, chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini del Bollo da applicare alla perizia asseverata (rapporto di certificazione) e ai documenti connessi, quali la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore. Il beneficiario, infatti, precisa l’istante, può avvalersi di un revisore per rendicontare le spese nella domanda di rimborso, procedendo ad attribuire allo stesso uno specifico incarico, e dimostrare così la loro conformità al bando (dovrà provare, ad esempio, che le spese sono state sostenute nel periodo ammissibile, si riferivano a elementi approvati nel contratto tra Regione e beneficiario, che esistono documenti giustificativi adeguati, eccetera).
Solo dopo aver effettuato i dovuti controlli, la società procede all’erogazione del contributo nei confronti del beneficiario.
L’Agenzia, al riguardo, ricorda che i bandi regionali possono prevedere l’attestazione da parte delle imprese della regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, tramite un certificato e una relazione tecnica rilasciate in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 71/2017).
A tale proposito, precisa che la perizia asseverata si distingue dalla perizia giurata e costituisce un documento dichiarativo con cui il perito si assume la propria personale responsabilità, costituendo l’esito di un’attività professionale.
Ai fini dell’imposta di bollo, l’Agenzia ricorda l’articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al Dpr n. 642/1972, in base al quale sono soggetti all’imposta, in caso d’uso, i “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. In sostanza, la norma individua una serie di documenti caratterizzati per essere predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere”, ossia da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di elevate e specifiche conoscenze tecniche.
L’Agenzia, come sostenuto anche dalla società istante, ritiene che sia il rapporto di certificazione che gli allegati documenti contabili (come la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate) rappresentino il risultato di un’analisi tecnica redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina.
Di conseguenza, tale certificazione che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e approvata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata, rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere”, e pertanto è soggetta all’imposta di bollo, così come gli altri documenti allegati che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore.
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