Normativa e prassi

5 Ottobre 2020

Immissione in consumo carburanti: nuovo look per la “garanzia”

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 5 ottobre 2020, ha approvato i nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto, come prevede l’articolo 1, commi da 937 a 944, del Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). I nuovi format sostituiscono quelli approvati con il provvedimento del 1° marzo 2018 e sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
 
I modelli consentono agli operatori che intendono immettere in consumo da un deposito fiscale, benzina e gasolio per uso autotrazione, nei casi previsti dall’articolo 1, commi 940 e 941, del Bilancio 2018, di effettuare l’operazione senza versare l’Iva prevista dal comma 937 della stessa legge, prestando apposita garanzia secondo le modalità previste dell’articolo 4 del Dm 13 febbraio 2018, a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta. La garanzia deve essere accettata dall’Agenzia e deve avere una durata minima di dodici mesi dalla data di immissione in consumo.
 
In particolare, il provvedimento approva il restyling dei modelli il cui utilizzo è destinato:

  • a intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • a società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 

I nuovi moduli contengono l’indirizzo Pec del deposito fiscale da cui avviene l’immissione in consumo. È stata inoltre prevista la possibilità di presentare una garanzia cumulativa, cui si collega una diversa durata temporale della garanzia stessa.
In particolare, in tal caso, per più immissioni in consumo effettuate da un stesso deposito fiscale nel corso dello stesso anno solare, la garanzia sarà valida fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale le immissioni sono effettuate, in modo che il termine minimo di dodici mesi sia rispettato per le immissioni effettuate durante tutto l’anno considerato.
 
Il provvedimento precisa inoltre che, riguardo al modello destinato agli intermediari e alle banche, la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato deve essere effettuata attraverso un intermediario autorizzato secondo le disposizioni dell’articolo 79-quater del Dlgs n. 58/1998. A seguito della dematerializzazione dei titoli di Stato e dell’evoluzione normativa, chiarisce l’Agenzia, i depositi possono essere costituiti solo presso gli intermediari autorizzati ai sensi del su richiamato articolo 79-quater.

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