2 Ottobre 2020
Contributo a fondo perduto indebito: restituzione possibile senza sanzioni
Il consorzio tra imprese che, richiesto (e incassato) il contributo Covid sulla base delle disposizioni vigenti alla data dell’istanza, in un secondo momento – alla luce di nuove interpretazioni amministrative – risulta averlo ricevuto indebitamente, può restituire l’importo, maggiorato degli interessi, senza però dover corrispondere alcuna sanzione.
Con la risposta n. 427/2020, l’Agenzia delle entrate condivide la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente che, avendo fatto istanza il 18 giugno scorso per il contributo a fondo perduto introdotto dal “decreto rilancio” (articolo 25, Dl 34/2020) allo scopo di alleviare i gravi effetti economici e finanziari subiti dagli operatori economici a seguito della pandemia, ha ricevuto il relativo accredito il 3 luglio. Tuttavia, la successiva circolare 22/2020 del 21 luglio ha precisato che i consorzi tra imprese (status giuridico del soggetto interpellante) sono esclusi dal beneficio, in quanto tali soggetti “si limitano a operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo … evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti”. Di fatto, è stata rettificata l’indicazione fornita con la precedente circolare 15/2020 del 13 giugno, nella quale era stato detto che tra i soggetti destinatari del contributo rientrano gli enti e le società specificati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, quindi anche i consorzi tra imprese.
L’istante, dunque, chiede di poter restituire l’importo incassato, maggiorato degli interessi, senza però pagare anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.
L’Agenzia, nel ripercorrere brevemente le norme e i chiarimenti di prassi che regolano la materia, ricorda, tra l’altro, che la circolare 25/2020 ha chiarito che i consorzi, in linea generale esclusi dal contributo a fondo perduto, tuttavia possono accedervi se svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e assumono rappresentanza esterna. In tale circostanza, per la determinazione della soglia massima di ricavi o compensi e per il calcolo della riduzione del fatturato, va considerato l’ammontare dei ricavi e del fatturato riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di indebita richiesta dell’agevolazione, la circolare 15/2020 ha precisato che non si applicano sanzioni (articolo 13, comma 5, Dlgs 471/1997), se viene presentata rinuncia prima che il contributo sia accreditato sul conto corrente bancario o postale. Inoltre, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000), c’è inapplicabilità delle sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, già beneficiario del contributo, solo a seguito della pubblicazione della circolare 22/2020 viene a conoscenza di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti da quel documento di prassi. In tale evenienza, il soggetto che ha percepito impropriamente la somma deve restituirla in modo tempestivo, con i relativi interessi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 37/2020, senza però corrispondere sanzioni.
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