Normativa e prassi

2 Ottobre 2020

Carta del marito, spese della moglie: salvo il diritto di detrazione

Il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte, può effettuare con tale carta le spese detraibili riferite al coniuge senza che vada perso il diritto alla detrazione. La circostanza che il conto è intestato a entrambi, infatti, dimostra che la titolare della spesa può essere la moglie. In base alle nuove misure sulla tracciabilità rileva il mezzo di pagamento, non l’esecutore. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 431 del 2 ottobre 2020.
 
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
 
L’obbligo relativo alle modalità di pagamento, ricorda l’Agenzia, non vale, come indicato nel successivo comma 680, per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, o per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’obbligo di produzione documentale a Caf o professionisti, cui è tenuto il contribuente, può essere adempiuto con la prova cartacea  della transazione, esibendo, tra l’altro, ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale. In mancanza di tali documenti, la tracciabilità del pagamento può essere documentata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
 
Nel caso in esame, l’istante, conclude l’Agenzia, potrà senz’altro utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge con obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione. In questo caso il conto cointestato soddisfa pienamente il requisito della corrispondenza fra titolare del documento di spesa e soggetto che ha sostenuto il costo del bene.

Carta del marito, spese della moglie: salvo il diritto di detrazione

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