23 Settembre 2020
Bonus investimenti Mezzogiorno: non spendibile per monitor pubblicitari
L’acquisto di monitor ed espositori che proiettano a circuito chiuso i video dimostrativi dei prodotti in vendita, non può fruire del credito d’imposta per investimenti al Sud, esteso al 31 dicembre 2020 dall’articolo 18-quater del Dl n. 8/2017. Tali beni, infatti, sono dotati di una propria autonomia, circostanza che determina l’assenza di un vincolo di connessione funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato. È la sintesi del parere fornito dall’Agenzia con la risposta n. 399 del 23 settembre.
La società istante, in particolare, ritiene che tali apparecchi possano beneficiare del bonus investimenti al Sud, essendo attrezzature che consentono di produrre ricavi correlati con azienda, anche se istallate in comodato d’uso fuori della sede aziendale. Inoltre evidenzia che la condizione per la fruizione del credito è che i beni strumentali siano destinati a una struttura produttiva ubicata nei territori agevolati.
L’Agenzia rileva che l’articolo 18-quater del Dl n. 8/2017, nella versione attualmente vigente, ha esteso fino al 31 dicembre 2020, alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015).
L’articolo 1, modificato dall’articolo 7-quater del Dl n. 243/2016, ricorda inoltre l’Agenzia, ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020 effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate in zone espressamente individuate.
Come indicato anche dalla circolare n. 34/2016, sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale. La stessa circolare precisa che ai fini dell’agevolazione i beni oggetto di investimento devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
L’Agenzia ricorda anche la risoluzione n. 118/2016, riguardante un investimento in totem digitali collocati in comodato presso negozi ubicati al di fuori della sede aziendale. Il documento di prassi in particolare precisava che l’investimento contribuiva alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo di istallazione degli apparecchi terminali.
Nel caso in esame l’investimento consiste nell’acquisto di monitor e di espositori della merce da concedere in comodato gratuito a ipermercati, supermercati e negozi ubicati su tutto il territorio nazionale, quindi anche al di fuori dei territori colpiti dagli eventi sismici ai quali fa riferimento il l’articolo 18-quater, finalizzati alla proiezione di un video dimostrativo del prodotto in vendita.
L’Agenzia rileva quindi che gli apparecchi in esame anche se influenzano positivamente le vendite dei prodotti commercializzati dalla società istante non possono essere considerati come diramazioni della struttura produttiva aziendale, come richiesto dalle disposizioni normative, alla quale non sono strettamente connessi in quanto dotati di una propria autonomia, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda.
In conclusione, alla luce del quadro delineato, i monitor e gli espositori che pubblicizzano i prodotti dei supermercati non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 18-quater del Dl n. 8/2017 e di conseguenza non possono beneficare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale
Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto
Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).
Attualità 23 Ottobre 2026
Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi
Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.