Normativa e prassi

23 Settembre 2020

Bonus investimenti Mezzogiorno: non spendibile per monitor pubblicitari

L’acquisto di monitor ed espositori che proiettano a circuito chiuso i video dimostrativi dei prodotti in vendita, non può fruire del credito d’imposta per investimenti al Sud, esteso al 31 dicembre 2020 dall’articolo 18-quater del Dl n. 8/2017. Tali beni, infatti, sono dotati di una propria autonomia, circostanza che determina l’assenza di un vincolo di connessione funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato. È la sintesi del parere fornito dall’Agenzia con la risposta n. 399 del 23 settembre.

La società istante, in particolare, ritiene che tali apparecchi possano beneficiare del bonus investimenti al Sud, essendo attrezzature che consentono di produrre ricavi correlati con azienda, anche se istallate in comodato d’uso fuori della sede aziendale. Inoltre evidenzia che la condizione per la fruizione del credito è che i beni strumentali siano destinati a una struttura produttiva ubicata nei territori agevolati.

L’Agenzia rileva che l’articolo 18-quater del Dl n. 8/2017, nella versione attualmente vigente, ha esteso fino al 31 dicembre 2020, alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015).

L’articolo 1, modificato dall’articolo 7-quater del Dl n. 243/2016, ricorda inoltre l’Agenzia, ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020 effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate in zone espressamente individuate.
Come indicato anche dalla circolare n. 34/2016, sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale. La stessa circolare precisa che ai fini dell’agevolazione i beni oggetto di investimento devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
L’Agenzia ricorda anche la risoluzione n. 118/2016, riguardante un investimento in totem digitali collocati in comodato presso negozi ubicati al di fuori della sede aziendale. Il documento di prassi in particolare precisava che l’investimento contribuiva alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo di istallazione degli apparecchi terminali.

Nel caso in esame l’investimento consiste nell’acquisto di monitor e di espositori della merce da concedere in comodato gratuito a ipermercati, supermercati e negozi ubicati su tutto il territorio nazionale, quindi anche al di fuori dei territori colpiti dagli eventi sismici ai quali fa riferimento il l’articolo 18-quater, finalizzati alla proiezione di un video dimostrativo del prodotto in vendita.
L’Agenzia rileva quindi che gli apparecchi in esame anche se influenzano positivamente le vendite dei prodotti commercializzati dalla società istante non possono essere considerati come diramazioni della struttura produttiva aziendale, come richiesto dalle disposizioni normative, alla quale non sono strettamente connessi in quanto dotati di una propria autonomia, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda.

In conclusione, alla luce del quadro delineato, i monitor e gli espositori che pubblicizzano i prodotti  dei supermercati non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 18-quater del Dl n. 8/2017 e di conseguenza non possono beneficare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
 

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