Normativa e prassi

21 Settembre 2020

Iva in split payment duplicata: il recupero è in compensazione

Il versamento Iva in split payment, erroneamente duplicato dall’ente pubblico, può essere scomputato dai futuri pagamenti dell’imposta sugli acquisti relativi alla propria sfera istituzionale, semplicemente evidenziando, nei documenti contabili, l’avvenuta compensazione e i motivi che l’hanno determinata.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 378 del 18 settembre 2020, concorda con la soluzione prospettata dall’amministrazione, che si trova nella situazione appena descritta, concludendo che al caso specifico non possono essere applicati i chiarimenti forniti nel tempo con le circolari nn. 6/2015, 15/2015 e 27/2017, nelle quali si è occupata dei risvolti del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment)
Tra le righe di questi, si legge che nell’ipotesi sia il fornitore a predisporre una nota di variazione in diminuzione relativa a una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa deve essere numerata, deve riportare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria. In tali casi, l’amministrazione committente:
– se l’acquisto è effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione della fattura originaria, deve riportare la nota di variazione nel registro “Iva vendite” (articoli 23 e 24, Dpr n. 633/1972), mantenendo la contestuale registrazione nel registro “Iva acquisti” (articolo 25), per stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile
– quando l’acquisto è invece destinato alla sfera istituzionale non commerciale, può computare la parte d’imposta versata in eccesso rispetto all’Iva indicata nell’originaria fattura a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito dello split payment.

Nessuna delle due ipotesi è calzante. La duplicazione del versamento Iva mediante F24, effettuata dall’amministrazione per errore è, infatti, “un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all’articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all’articolo 1241 e segg. del c.c.”, non riconducibile nell’alveo delle regole previste per le note di variazione Iva.
 
Pertanto, l’ente istante potrà recuperare l’Iva versata in eccesso all’Erario scomputando l’importo indebito dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, dovrà effettuare in regime di split payment. L’unico adempimento a carico dell’amministrazione sarà evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.

Iva in split payment duplicata: il recupero è in compensazione

Ultimi articoli

Attualità 13 Marzo 2026

In cassa entro lunedì 16 marzo per il saldo Iva senza maggiorazioni

Il contribuente può versare in un’unica soluzione o scegliere la rateazione.

Normativa e prassi 12 Marzo 2026

Valori bollati acquistati in contanti: controllo “lungo” oltre i 500 euro

La riduzione di due anni del termine di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva è possibile solo se i pagamenti superiori a tale soglia, sia ricevuti sia effettuati, sono tracciabili Acquistare valori bollati in contanti, quindi attraverso strumenti non tracciabili per importi superiori a 500 euro non consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n.

Normativa e prassi 12 Marzo 2026

L’addestramento dei vigili urbani è un’attività esente da Iva

La formazione impartita alla polizia locale non costituisce un servizio generico, ma un insegnamento qualificato, che risponde a un preciso obbligo normativo I corsi di formazione rivolti agli agenti della polizia locale, quali l’addestramento al tiro, l’uso del distanziatore telescopico e l’impiego dello spray urticante, rientrano a pieno titolo nel regime di esenzione Iva (articolo 14, comma 10, legge n.

Analisi e commenti 12 Marzo 2026

Determinazione del reddito d’impresa: le nuove regole nel Bilancio 2026

Il legislatore è intervenuto sulla rivendita delle azioni proprie, la deduzione di oneri connessi a piani di stock option e del costo di marchi d’impresa, avviamento e attività immateriali L’articolo 1, comma 131, della legge n.

torna all'inizio del contenuto