7 Settembre 2020
Autonomi con ritenute sospese: c’è il codice per la restituzione
Istituito con la risoluzione n. 50 del 7 settembre il codice di tributo per versare le ritenute d’acconto non versate dal sostituto d’imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La sospensione del versamento, disposta dall’articolo 19 del dl n. 23/2020, il decreto liquidità, valeva per i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo.
La restituzione degli importi sospesi doveva avvenire entro il 31 luglio ed è stata prorogata dall’articolo 126, comma 2, del dl n. 34 Rilancio. Con il decreto Agosto (articolo 97) le modalità per il pagamento degli importi dovuti è stato di ulteriormente rivisto: il versamento delle ritenute può essere effettuato in un’unica soluzione, nella misura del 50% dell’importo da restituire, entro il 16 settembre 2020, ovvero in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro la stessa data.
Il rimanente 50% potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, con rateizzazione fino a un massimo di 24 rate. La prima rata di questa seconda tranche andrà versata entro il 16 gennaio del 2021.
Per consentire il pagamento, da effettuare per mezzo del modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione n. 50, il codice tributo “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23“.
Nella compilazione del modello F24 il codice tributo deve essere esposto nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati“. Nel campo “Anno di riferimento” andrà inserito l’anno d’imposta a cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA“. Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” andranno indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR“, dove “NN” deve riportare il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101“.
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.