2 Settembre 2020
La scultura in 3D non è oggetto d’arte, alla cessione non va l’Iva agevolata
Con la risposta n. 303 del 2 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce quali sono le condizioni per poter applicare l’Iva agevolata al 10% alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte. A interpellare l’amministrazione è un contribuente, titolare di una ditta individuale che si occupa di commercio al dettaglio di oggetti d’arte, attività secondaria realizzazione, esposizione e vendita di opere grafiche. L’istante rappresenta che, in qualità di artista-scultore, progetta, tramite computer e software tridimensionali, sculture figurative originali che poi procede a stampare con l’utilizzo di stampanti Fdm di proprietà o con l’ausilio di una società di stampa 3D con tecnologia MjF.
In seguito alla stampa tridimensionale, ottiene delle sculture “grezze” che a volte provvede a stuccare, lisciare o sottoporre ad altre lavorazioni artigianali post produzione, e in ogni caso a verniciare.
La sculture, riferisce l’istante, sono vendute quali pezzi unici o in serie limitate di 50 o 200 pezzi per colore, direttamente al cliente finale privato, principalmente online, sia sul proprio sito che su siti specializzati.
Descritta la situazione, l’istante chiede se alle cessioni delle predette sculture possa applicarsi l’aliquota Iva del 10%, di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.
Tale riferimento, ricorda l’Agenzia, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte, individuati dalla Tabella, allegata al decreto legge n. 41/1995.
Riguardo alle sculture, sono considerati oggetti d’arte “le opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista, fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto, a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari”.
Pertanto, sono oggetti d’arte quelli per i quali ricorrono, per il procedimento adottato e per la quantità di oggetti prodotti, determinate condizioni, tra cui che gli stessi siano eseguiti interamente dall’artista.
Nel caso in esame, non sembrano ricorrere le condizioni per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata: infatti, sulla base di quanto dichiarato dal contribuente, le opere non sono eseguite interamente dallo lui stesso ma sono realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM software di modellazione 3D, nonché con l’intervento, in alcuni casi, di altri soggetti che fanno ricorso alla medesima tecnologia.
L’intervento manuale del contribuente risulta residuale e nella sostanza limitato alla verniciatura finale e, in alcuni casi, alla lisciatura e ripulitura di eventuali “scorie” di stampa.
In più, la circostanza per cui vengono realizzati volte molti pezzi della stessa creazione (50 o 200 pezzi per colore) contrasta con la “tiratura limitata” prevista dalla Tabella, allegata al Dl n. 41/1995. Tale norma ammette, solo in caso di fusioni di sculture, un numero di sculture a tiratura limitata al massimo ad otto esemplari.
Di conseguenza, conclude l’Agenzia, alle cessioni degli oggetti prodotti dal contribuente va applicata l’Iva ordinaria e non a quella del 10%, in quanto non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti “oggetti d’arte”, dalla suddetta Tabella.

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