25 Agosto 2020
Esente da Iva l’onere aggiuntivo accessorio alla prestazione sanitaria
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 268 del 25 agosto 2020 chiarisce da un lato che è esente da Iva l’onere aggiuntivo addebitato in fattura dal poliambulatorio al paziente che ha pagato la prestazione con modalità diversa dalla carta di credito e, dall’altro, che la somma non può essere detratta ai fini Irpef dal cliente, perché rappresenta un onere amministrativo e non di ambito sanitario.
La società istante è titolare di una rete di poliambulatori medici dove si effettuano anche prestazioni sanitarie, fatturate in regime di esenzione da Iva (articolo 10, primo comma, n. 18, del decreto Iva). Dallo scorso marzo la contribuente addebita, con voce separata in fattura, un onere monetario aggiuntivo di 5 euro, per le prestazioni esenti da Iva pagate, dal paziente, con mezzo diverso dalla carta di credito (ad esempio in contanti o tramite bancomat) già registrata sul suo sito.
L’istante, descritta la procedura adottata, chiede se l’onere aggiuntivo di 5 euro:
- possa essere considerato, ai fini Iva, una prestazione accessoria (articolo 12, Dpr n. 633/1972) a quella sanitaria esente da Iva e come questa non soggetta a imposta
- possa qualificarsi per il paziente come costo accessorio della spesa sanitaria e come tale detraibile dall’Irpef. Il chiarimento è tra l’altro necessario per effettuare una corretta trasmissione dei dati che andranno a comporre la dichiarazione dei redditi precompilata.
La società ritiene che l’onere aggiuntivo non possa prescindere dalla prestazione principale e che quindi, in egual modo, possa beneficiare del regime di esenzione da Iva.
Per quanto riguarda l’Irpef, l’istante, per la stessa ratio, sostiene che i 5 euro caricati in fattura al cliente rappresentino un costo accessorio alla prestazione principale e, quindi, detraibile e oggetto di comunicazione al Sistema tessera sanitaria.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver elaborato un dettagliatato quadro normativo e giuridico utile alla definizione del principio di accessorietà secondo l’articolo 12 del decreto Iva, chiarisce che, in pratica, rileva la finalità per cui l’operazione è conclusa e l’accessorietà si configura nel momento in cui la prestazione secondaria integra la principale favorendone l’utilizzo, e sempreché nell’intenzione delle parti i fini delle due operazioni non siano autonomi.
Al riguardo il documento di prassi richiama anche un caso risolto della Corte di giustizia Ue (causa C-276/09del 2 dicembre 2010), in occasione del quale i giudici europei hanno precisato che “le spese supplementari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale”, dopo aver premesso che “il ricevimento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo sono intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di servizi fornita a titolo oneroso“.
In conclusione, per quanto riguarda il primo quesito, l’Agenzia concorda con l’istante: l’onere aggiuntivo previsto per i pagamenti effettuati con modalità diverse dalla carta di credito per prestazioni esenti da Iva, si configura, secondo le previsioni dell’articolo 12 del decreto Iva, come prestazione accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il regime di esenzione.
Il chiarimento relativo al secondo quesito, invece, si fonda su argomentazioni diverse da quelle esposte dalla contribuente e diversa è anche la conclusione a cui giunge l’amministrazione.
Il documento di prassi ricorda innanzitutto che l’obbligo previsto dal comma 679 della legge di bilancio 2020, che condiziona la detraibilità degli oneri previsti dall’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni, all’effettuazione del pagamento tramite versamento bancario o postale, o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento (articolo 23, Dlgs n. 241/1997), non riguarda, in virtù del successivo comma 680, le prestazione sanitarie rese da strutture pubbliche o convenzionate.
Inoltre, l’Agenzia conferma quanto già detto con la risoluzione n. 108/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, e cioè che gli “altri mezzi di pagamento” previsti dalla norma sono da considerarsi quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Pertanto, assicura il documento, la detrazione per l’acquisto di farmaci, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale spetta anche per i corrispettivi versati con modalità diverse da quelle previste dal comma 679 del Bilancio 2020, purché tracciabili.
Ciò premesso, il documento di prassi precisa che anche i clienti della struttura istante per fruire dell’agevolazione Irpef dovranno pagare la prestazione con modalità tracciabili.
Per quanto riguarda la detraibilità dei 5 euro aggiuntivi, la risposta n. 268/2020 ricorda che lo sconto d’imposta è previsto soltanto per le spese sanitarie, comprese, tra le altre, quelle per prestazioni specialistiche o di assistenza specifica (articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir), espressamente individuate dal ministero della Salute.
La circolare n. 19/2020, nell’affrontare le problematiche relative all’applicazione di tale detrazione ha, tra l’altro, messo in chiaro che la tassazione agevolata può essere applicata soltanto alle prestazione mediche finalizzate alla cura di patologie effettuate da medici o personale abilitato e competente, e necessarie al recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona.
Da quanto detto, emerge che l’onere aggiuntivo addebitato al paziente in fattura per la prestazione esente da Iva, pagata non con carta di credito, rappresenta un onere amministrativo (come ad esempio, spiega l’Agenzia, la richiesta della cartella clinica) e, in quanto tale, non è detraibile perché non rientra tra le spese sanitarie agevolabili previste dall’articolo 15, comma 1, del Tuir.
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