23 Giugno 2020
Contabilità in nero: elemento indiziario valido per l’avviso di accertamento
Appunti personali e buoni di consegna extracontabili già di per sé dimostrano l’esistenza di una vera e propria contabilità parallela e rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tali da motivare l’accertamento induttivo dei redditi nei confronti della società e dei suoi componenti (Corte di cassazione, ordinanza n. 34724/2019).
La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate, dopo che quest’ultima si era visto respingere l’appello presentato dinanzi alla competente Commissione tributaria regionale.
La controversia ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’ufficio finanziario nei confronti di una società e dei suoi componenti a seguito, tra l’altro, del rinvenimento di buoni consegna extracontabili presso la sede della società, che svolgeva attività di vendita di capi di abbigliamento usati.
Il giudice di appello evidenziava che si trattava di appunti interni, la cui attribuzione all’imprenditore non era stata dimostrata. Peraltro, nei confronti di parte dei nominativi inseriti nei buoni di consegna era stata accertata l’emissione di regolari fatture.
Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate presenta ricorso dinanzi alla Corte di cassazione deducendo che la competente Ctr non aveva tenuto conto della circostanza che i “buoni di consegna extracontabile” già di per sé dimostravano l’esistenza di una vera e propria contabilità parallela. Inoltre, era stata emessa regolare fattura solo verso alcuni clienti, mentre gli incassi risultavano sempre inferiori a quelli riscontrati sui buoni extracontabili.
La ricorrente lamenta altresì che il giudice di appello ha disconosciuto valore probatorio alla documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede della società.
La Corte riconosce la fondatezza dei motivi addotti dall’Agenzia delle entrate sulla base del seguente iter interpretativo.
I giudici di legittimità, in particolare, osservano che la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/1973, poiché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del codice civile, devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino in termini quantitativo o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero che rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta; spetta poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria.
Inoltre, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa (articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr n. 600/1973), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa.
Pertanto, l’Agenzia, con il rinvenimento dei buoni di consegna extracontabile, ha fornito un elemento indiziario preciso e grave della esistenza della contabilità in nero della società.
La Corte ritiene quindi che il giudice di appello ha omesso di considerare tutta una serie di elementi indiziari che confermavano la legittimità dell’avviso di accertamento e si è, inoltre, discostato dai sopra indicati principi già affermati dalla precedente giurisprudenza di legittimità.
La Commissione regionale ha affermato che la documentazione rinvenuta non può “assurgere ad elemento indiziario fornito dei requisiti della gravità, precisione e concordanza”, mentre, sulla base della giurisprudenza di legittimità, la presenza di contabilità in nero, rinvenuta presso la sede dell’azienda, può costituire anche da solo un indizio grave e preciso.
Inoltre, per il giudice di appello nei confronti di “buona parte” dei nominativi inseriti nelle annotazioni era stata accertata la emissione di regolare fattura. Il Collegio di piazza Cavour osserva invece che dallo stralcio di processo verbale riportato nel ricorso per cassazione, emerge che solo verso alcuni clienti citati nei buoni di consegna era stata emessa regolare fattura di vendita da parte della società. Peraltro, gli incassi relativi alle fatture erano sempre inferiori rispetto a quelli riscontrati sui buoni extracontabili.
Infine, per alcuni clienti non indicati nelle scritture contabili era stata rinvenuta documentazione bancaria extracontabile, costituita da fotocopie di assegni e distinte di versamento, sicché la merce era stata pagata senza ricezione della relativa fattura.
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