16 Giugno 2020
Con Irpef la borsa di studio in Usa erogata dall’ente intergovernativo
Non è esente da Irpef la borsa di studio vinta da uno studente, presso un’università degli Stati Uniti, e corrisposta da un’organizzazione intergovernativa. L’ipotesi, infatti, non rientra tra i casi di esenzione previsti per legge né è possibile assimilare il contributo a quelli erogati nell’ambito del programma “Erasmus Plus”. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 173/2020.
L’istante, residente in Italia, ha vinto una borsa di studio, per la durata di due anni, presso l’Università degli Stati Uniti d’America finanziata da un’organizzazione intergovernativa. L’ateneo estero ha integrato la borsa con un ulteriore importo per adeguare il trattamento economico mensile a quello degli omologhi colleghi americani.
Lo studente chiede quale sia la corretta tassazione applicabile alla borsa di studio finanziata dall’ente intergovernativo, che precisa essere di derivazione europea, e all’integrazione corrisposta dall’università statunitense.
Esenzione dall’Irpef come per l’Erasmus plus
Secondo l’istante, il contributo ricevuto dall’organizzazione intergovernativa può essere assimilato alle borse di studio del programma comunitario “Erasmus Plus” e, quindi, considerato esente ai fini Irpef.
Il surplus versato dall’ateneo, ritiene il contribuente, deve essere invece dichiarato anche in Italia (fatte salve eventuali compensazioni previste della Convenzione bilaterale Italia-Usa sulle doppie imposizioni) come reddito assimilato a lavoro dipendente, costituendo credito di imposta per le imposte versate negli Usa fino a concorrenza dell’Irpef dovuta in Italia.
Borsa di studio=reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
Di diverso avviso è l’Agenzia delle entrate. La risposta precisa, innanzitutto che, in via generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono equiparate ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir).
Tuttavia, come chiarisce la risoluzione n. 109/2009 (vedi articolo “Dentro l’Erasmus Mundus, fuori dall’imponibile Irpef e Irap”), sono previste, per legge, delle ipotesi di esenzione dall’Irpef. In particolare, non scontano l’imposta sulle persone fisiche le borse corrisposte:
- dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i dottorati di ricerca, per la ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero
- agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (legge n. 390/1991)
- nell’ambito del programma europeo “Socrates“, comprese le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro
- dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
L’Agenzia aggiunge poi, richiamando la normativa di riferimento, che usufruiscono dell’esenzione anche le borse di studio erogate nell’ambito del programma “Erasmus +”, e quelle per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 4, legge n. 476/1984). La risposta precisa, inoltre, che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che quindi non sono possono essere considerate esenti da Irpef borse di studio diverse da quelle previste per legge.
Detto ciò, l’amministrazione finanziaria, prima di fornire il proprio parere, considerata la particolarità del caso, ha interpellato il ministero dell’Università e della Ricerca.
Il Miur, in riscontro, ha delineato innanzitutto le caratteristiche dell’organizzazione che eroga il contributo all’istante, precisando, tra l’altro, che si tratta di ente privato finanziato dalla European molecular biology conference (Embc), e cioè da un’organizzazione intergovernativa composta da trenta Stati, prevalentemente dell’Unione europea (tra i quali l’Italia), ma non di derivazione europea, come affermato invece dallo studente, né può essere a questa assimilata per finalità e meccanismi di funzionamento.
In particolare, precisa il ministero, nel caso in esame, l’ente erogatore della borsa, anch’esso non di derivazione europea, né assimilabile per finalità e meccanismi di funzionamento, versa all’università statunitense “fondi per coprire il costo di un contratto di collaborazione a favore del beneficiario della borsa, che includa le tasse, i contributi del datore di lavoro, i contributi del beneficiario e lo stipendio netto dello stesso, che deve essere sottoscritto dall’istituzione ospitante con il beneficiario. L’aliquota fiscale dipende dallo Stato dove verrà svolta l’attività di ricerca e potrebbe essere soggetta a tassazione da parte di questo”.
In linea con quanto sostenuto dal Miur, l’Agenzia ritiene che la borsa di studio percepita dall’istante non rientri tra quelle destinatarie dell’esenzione Irpef, né può essere equiparata, come invece proposto nell’interpello, a quelle erogate nell’ambito del programma “Erasmus Plus”.
Di conseguenza la somma deve essere sottoposta a Irpef come reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente e, se confermato che l’istante è residente nel nostro Paese, l’importo va dichiarato in Italia ai fini fiscali (articolo 3, comma 1, Tuir). La soluzione dell’Agenzia è confermata anche dalla convenzione Italia-Stati Uniti contro le doppie imposizioni.
La convenzione prevede, infatti, in pratica, che è esente da obblighi fiscali nel Paese che lo accoglie temporaneamente il professore che soggiorna, per non più di due anni, nell’altro Stato (nel nostro caso gli Usa) per svolgere attività di insegnamento o ricerca.
La norma non estende l’agevolazione agli adempimenti fiscali che il contribuente deve assolvere nel Paese di residenza, se diverso da quello in si svolge l’attività, e cioè, nel caso dell’istante, in Italia.
In definitiva, lo studente dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi presentata nel nostro Paese anche il reddito estero proveniente dall’attività di ricerca svolta presso l’ateneo Usa e connessa alla borsa di studio ricevuta.
Per quanto riguarda l’integrazione del contributo disposta dall’università, in base alla convenzione Italia-Usa, come già detto, per i primi due anni di soggiorno, gli Stati Uniti non hanno nessuna potestà impositiva sui redditi derivanti da attività di insegnamento e ricerca, mentre non è prevista alcuna limitazione alla potestà impositiva dello Stato di residenza (Italia).
Esclusa la tassazione negli Stati Uniti, l’integrazione andrà sottoposta a Irpef, per i primi due anni, soltanto in Italia, va da sé, quindi, che nelle dichiarazioni dei redditi relative al biennio in questione, il contribuente non potrà usufruire della detrazione per il foreign tax credit.
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