Giurisprudenza

10 Giugno 2020

Attività antieconomica del taxi? Al contribuente la prova contraria

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità dell’attività svolta dal contribuente (nella specie un tassista), perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere di quest’ultimo dimostrarne la liceità fiscale, non potendo il giudice tributario limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8342 del 29 aprile 2020, ha affermato la correttezza delle modalità di accertamento analitico-induttivo su un’attività di taxi, chiarendo il corretto riparto dell’onere probatorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva emesso, per l’anno 2003, un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, esercente attività di taxista nella città di Firenze, con il quale aveva rideterminato i ricavi in euro 84.995,00, a fronte di quelli dichiarati di euro 25.214,00, accertando, ai fini Irpef e Irap, il reddito di impresa in euro 70.398,00, a fronte di quello dichiarato pari a euro 11.586,00, oltre interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle entrate evidenziava l’inattendibilità del ricavo giornaliero medio di euro 80,00 al giorno, dovendosi tenere conto di tutta una serie di elementi “indiziari”: dalla rilevazione di un servizio di appena sei corse al giorno, alle anomalie nelle spese di manutenzione e di consumo di carburante, dalla vocazione turistica della città, al valore di scambio della licenza (da euro 300mila a 400mila), dal costo di una corsa media di euro 6,87 sulla base delle tariffe regolamentari, nonché della lunghezza media delle corse di 3,2 Km, al numero di chilometri dichiarati dal contribuente.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo i ricavi a 61mila euro e la Ctr della Toscana accoglieva poi l’appello del contribuente, rigettando l’appello incidentale dell’Agenzia e annullando integralmente l’avviso di accertamento.
Il giudice di appello riteneva infatti che l’Ufficio avesse operato non tenendo conto degli studi di settore, di fatto così sostituendosi ad essi con “dati e notizie false o comunque non attendibili”.
Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, deducendo l’erroneità della pronuncia, laddove, prima aveva affermato di condividere la decisione della Ctr riguardo al potere dell’Ufficio di compiere l’accertamento ex articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr n. 600/1973 e, poi, aveva però addebitato all’Ufficio di aver agito senza tener conto degli studi di settore, così, a suo avviso, applicando erroneamente le regole di riparto dell’onere probatorio.

Con un secondo motivo di impugnazione, l’Agenzia denunciava inoltre il vizio di motivazione per avere la Ctr pretermesso la valutazione delle circostanze evidenziate nell’accertamento, rimanendo del tutto immotivata l’affermazione per cui l’accertamento era basato su elementi incerti e “aleatori”.
Infine, con una terza censura, si deduceva l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, laddove aveva ritenuto che lo studio dell’Ufficio di statistica del Comune di Firenze, relativo alla percorrenza media di una corsa taxi, non potesse considerarsi attendibile, essendo asseritamente privo dei caratteri di scientificità e di fedele rispondenza alla realtà che ne consentisse l’utilizzazione, come anche “corroborato” dalle dichiarazioni rese dal responsabile dell’Ufficio vetture pubbliche e taxi del Comune, secondo cui non esisteva un vero e proprio studio inerente la percorrenza media delle corse taxi, ma solo una indagine in via empirica, allo scopo di costituire una base di riferimento per la trattativa delle tariffe da applicare.
Secondo la Suprema corte, i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto sostanzialmente afferenti alle stesse questioni riguardanti la valenza probatoria attribuita dai giudici di appello agli elementi indiziari fondanti l’accertamento, e, quindi, le regole di riparto dell’onere probatorio, erano tutti fondati.

Dalla lettura della sentenza impugnata, rilevano i giudici di legittimità, appariva effettivamente che la Ctr avesse compiuto una valutazione solo parziale e frazionata degli elementi forniti dall’Ufficio a sostegno del recupero fiscale, ritenendo erroneamente l’assenza di presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti ed omettendo di valutare gli elementi di riscontro forniti dall’Ufficio ai fini della determinazione dei ricavi.
La Cassazione evidenzia, quindi, come l’accertamento fiscale in esame era un accertamento di tipo analitico-induttivo, che originava dall’analisi dei costi sostenuti ed esposti in contabilità dall’impresa, per giungere a ritenere insufficienti i ricavi dichiarati, anche sulla base dei ricavi e delle spese applicati in esercizi consimili relativi a diverse annualità, laddove gli studi di settore, richiamati dalla Ctr, costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare, in via induttiva, il reddito del contribuente (Cassazione, ordinanze n. 18906/2018 e n. 32883/2019).

Il ragionamento seguito dai giudici per rigettare l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate e accogliere quello del contribuente non appariva quindi in linea con i principi affermati in sede di legittimità, laddove la Cassazione ha in particolare affermato che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni”  (Cassazione, ordinanze n. 26036/2015,  e n. 25217/2018).

Nel giudizio tributario, infatti, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente dimostrarne la liceità fiscale e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea.
 
La Ctr, pertanto, nella specie, non aveva ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo omesso di valutare gli elementi oggettivi in base ai quali l’Ufficio aveva dimostrato l’inattendibilità della documentazione contabile e, segnatamente, i tempi di attività giornaliere (12 ore), le fatture relative alla cooperativa di riferimento, le schede carburante, le tariffe da praticare allegate alla delibera del consiglio comunale, i risultati dell’ufficio statistica comunale, i costi di manutenzione, i chilometri percorsi nell’anno come dichiarati dal contribuente negli studi di settore, la distanza della corsa media, il costo medio di ogni corsa.

Né, d’altro canto, conclude la Corte, la prova contraria a tali elementi indiziari poteva essere affidata alla mancanza di “scientificità” dello studio del Comune di Firenze inerente la percorrenza media delle corse dei taxi e, tanto meno, alle dichiarazioni rese dal responsabile dell’Ufficio vetture pubbliche e taxi dell’ente comunale.
Quanto infatti al documento di studio, non avendo questo, di per sé solo, efficacia probatoria piena, non poteva comunque considerarsi decisivo ai fini della controversia, avendo valenza indiziaria e dovendo quindi essere valutato insieme a tutti gli altri elementi formanti il quadro probatorio della causa.

E quanto poi alle dichiarazioni del responsabile dell’Ufficio vetture del Comune di Firenze, seppure nel processo tributario il divieto di prova testimoniale, posto dall’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992, non osta al fatto che sia l’Amministrazione finanziaria che il contribuente possano avvalersi delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, esse, sul piano probatorio, hanno comunque semplice valenza indiziaria, inidonee, da sole, a scalfire le presunzioni e gli obiettivi parametri di riferimento posti a base dell’accertamento dell’Ufficio e, quindi, a dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate dal contribuente.

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