Normativa e prassi

1 Giugno 2020

Licenza di pilota: è esente Iva solo se finalizzata al lavoro

Una società che impartisce lezioni di volo per piloti in ambito civile e commerciale, provvista delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalla Direzione generale dell’Aviazione civile del ministero dei Trasporti e dall’Enac, potrà fruire del regime di esenzione Iva se il corso è finalizzato ad ottenere la licenza di pilota professionale. Diversamente, se l’insegnamento è a fini ricreativi o sportivi, la società dovrà applicare l’Iva sulle lezioni. È in sintesi il chiarimento contenuto nella risposta n. 162/E del 1° giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia ricorda la normativa Ue in tema di esenzione Iva secondo cui “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili” (articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva n. 2006/112/Ce recepito nel nostro ordinamento con l’articolo 10 comma 1, n. 20 del Decreto Iva). Tale disposizione è in linea con la sentenza della Corte di giustizia (causa C-449/17) che ha chiarito l’ambito applicativo del regime di esenzione Iva escludendo dall’agevolazione l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell’ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1, che pertanto deve essere assoggettato all’imposta.
A seguito della citata sentenza della Corte di giustizia, l’articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto Iva è stato modificato dall’articolo 32 del Dl n. 124/2019 nel senso che ha in sostanza escluso l’esenzione Iva per “l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”. Tale disposizione ha efficacia dal 1° gennaio 2020.
Resta invariata, invece, sottolinea il documento di prassi, l’esenzione per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, nonché quelle per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale.

L’Agenzia, poi, fornisce un quadro della disciplina con specifico riguardo alle lezioni di volo per piloti che, come indicato nel sito dell’Enac, possono essere finalizzate allo svolgimento della professione di pilota o a scopo ricreativo/sportivo e le attestazioni sono rilasciate al termine di un corso di addestramento teorico-pratico svolto presso organizzazioni di addestramento approvate da specifiche autorità competenti nazionali (Approved training organization – Ato). Una volta ottenuta la licenza, il mantenimento della stessa è subordinato all’obbligo di effettuare annualmente un certo numero di ore di volo, che differisce in base alla tipologia della stessa.

Secondo il quadro delineato, i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile ai fini Iva, che può fruire dell’esenzione solo per i corsi diretti a ottenere la licenza di pilota commerciale e quella di pilota di linea, in quanto attività professionali. Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell’ambito della formazione professionale (esente da Iva) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell’attività di pilota. L’Agenzia evidenzia che anche il corso che consente di conseguire, in una prima fase, la licenza di pilota privato può rientrare nel regime di esenzione se lo stesso costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota commerciale o di linea.
Mentre l’insegnamento per ottenere la sola licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico ed è imponibile ai fini Iva.

Tale ultima tipologia di corsi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, deve ritenersi soggetta a Iva con aliquota ordinaria. Se l’istante, in data successiva al 31 dicembre 2019, per tale tipologia di corsi abbia erroneamente emesso fattura in esenzione da Iva dovrà emettere una nota di variazione in aumento dell’imposta (articolo 26, comma 1, del Dpr n. 633/1972), annotandola nel registro come indicato dall’articolo 23 dello stesso decreto Iva.

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