14 Maggio 2020
Concordato preventivo: al contribuente spetta l’onere di impugnare
Nel concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori, la legittimazione sostanziale e processuale spetta sempre al contribuente e non al commissario giudiziale. Respinta la tesi del contribuente che lamentava, in via preliminare, la mancata corretta notifica dell’impugnato avviso di accertamento al commissario liquidatore anziché al commissario giudiziale. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Teramo, con la sentenza n. 34 depositata l’11 febbraio scorso.
I fatti e il processo
Un contribuente, già titolare di una ditta individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio di materiali per l’edilizia, impugnava l’avviso di accertamento induttivo, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera d-bis) Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 55 Dpr n. 633/1972, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento di un considerevole importo, attesa l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012.
Il contribuente, in particolare, esponeva che la ditta, nel maggio del 2012, aveva depositato presso il tribunale di Teramo, istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessioni di beni, poi aperta, poche settimane dopo, dallo stesso tribunale con la nomina del commissario giudiziale.
Con successivo decreto, nel 2017, il tribunale omologava la procedura di concordato preventivo, nominando un commissario liquidatore.
L’esposizione debitoria complessiva, emersa nel corso della procedura di concordato, continuava il ricorrente, era conseguenza, a suo dire, di un’attività aziendale storicamente in continua perdita economica. Ciò premesso, il titolare della ditta esponeva puntuali eccezioni sulla ricostruzione operata dall’ufficio, sia per quanto concerneva il quantum debeatur ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette.
Per quanto interessa ai fini della nostra trattazione, si segnala che il contribuente lamentava, in via preliminare, la mancata corretta notifica dell’impugnato avviso di accertamento al commissario liquidatore anziché al commissario giudiziale.
Sul punto, l’ufficio, nel costituirsi in giudizio e nel difendere la correttezza complessiva del proprio operato, opponeva che l’avviso di accertamento fosse stato notificato in data 21 novembre 2018 al ricorrente e, per mero scrupolo, in data 26 novembre 2018, al commissario giudiziale.
La decisione della Ctp di Teramo
Secondo il Collegio abruzzese, il ricorso è inammissibile ex articolo 21 Dlgs n. 546/1992, in quanto non supera l’eccezione preliminare formulata dall’ufficio, con preclusione dell’esame nel merito della controversia.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, nel costituirsi in giudizio aveva fatto rilevare la tardività del ricorso, avendo avuto riguardo il contribuente, nella determinazione del dies a quo valido ai fini del calcolo del termine legale per la notificazione del ricorso, non già alla notificazione dell’avviso al ricorrente (avvenuta il 21 novembre 2018), quanto piuttosto alla successiva notificazione al commissario giudiziale (avvenuta il 26 novembre 2018).
Ebbene, inferisce la Ctp, conservando il debitore, ai sensi dell’art. 167 della legge fallimentare, l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale, la notifica operata nei suoi confronti, considerati i poteri di cui lo stesso dispone, si appalesa come l’unica effettivamente sufficiente e necessaria ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Il concordato preventivo mediante cessione dei beni
In sostanza, il debitore ammesso al concordato mediante cessione dei beni ai creditori subisce uno “spossessamento attenuato”: egli mantiene, cioè, oltre alla proprietà, anche l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni derivanti dalla natura concorsuale della procedura.
Ne consegue, quanto ai rapporti tributari, che il debitore ammesso al concordato, con nomina del commissario liquidatore e prosecuzione dell’attività di impresa, conserva la sua capacità processuale e continua ad essere soggetto passivo d’imposta e destinatario di tutti gli obblighi di natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività. In quanto parte in senso sostanziale di tutti gli atti che concernano il suo patrimonio, lo rimane anche per i rapporti tributari, che fanno capo direttamente a lui.
E’ il debitore/contribuente, pertanto, l’interlocutore processuale dell’Amministrazione finanziaria. Allo stesso modo, il commissario giudiziale non è un soggetto dotato di rappresentanza dell’ente in concordato preventivo né del potere di amministrazione o gestione e di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, ma è titolare solo di funzioni di vigilanza, di informazione, consulenza ed impulso, miranti al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori.
La giurisprudenza di riferimento
Le argomentazioni svolte dalla Ctp di Teramo trovano, tra l’altro, sponda nelle statuizioni della giurisprudenza della Corte di cassazione.
Sul punto, infatti, con un recente deliberato, la Suprema corte ha disposto che “in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere” (Cassazione n. 23043/2019).
Inoltre, con giurisprudenza ugualmente di nuovo conio, la Cassazione ha stabilito che “in tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria e dopo l’omologazione della relativa proposta” (Cassazione n. 22620/2019).
Conclusioni
Nel caso di specie, pertanto, la soggettività passiva degli obblighi tributari permaneva in capo al contribuente, che, quindi, non poteva fondatamente lamentare la ulteriore, non necessaria, notificazione dell’atto anche a soggetti privi di legittimazione, o, come avvenuto nella fattispecie, calcolare i termini per la presentazione del ricorso dalla successiva notifica dell’atto impositivo, poi impugnato, a uno di essi, operazione, quest’ultima, che avrebbe “salvato” il ricorso, rendendolo tempestiva.
I termini per la proposizione del ricorso, in definitiva, dovevano ritenersi decorrenti dalla data della notifica dell’atto impositivo al contribuente, con conseguente decorrenza dei sessanta giorni per l’instaurazione del giudizio da quel momento
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