4 Maggio 2020
Irrilevante per l’Iva, la custodia e la cura di animali sequestrati
Niente Iva sulle somme versate all’associazione di volontariato per l’attività svolta negli anni 2018 e 2019, in convenzione con un ministero, riguardante la cura e il mantenimento di animali sequestrati e dati in custodia alla organizzazione no profit. Mancano, in base alla normativa attualmente vigente, i presupposti per l’applicazione dell’imposta.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 58/2020.
Basta una nota di debito per il Volontariato?
La richiesta di chiarimento arriva da un dicastero che ha affidato, in convenzione, a un’associazione regolarmente iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, il mantenimento e l’assistenza di animali sequestrati per maltrattamenti o detenzione illegale.
Come stabilito nell’accordo, il ministero versa alla no profit un importo a copertura delle spese effettivamente sostenute e tariffate annualmente.
Il ministero chiede quale sia il corretto trattamento Iva a cui sottoporre le somme corrisposte all’associazione e, in particolare, se sia sufficiente, come avvenuto fino al 31 dicembre 2018, una semplice nota di debito emessa dall’associazione.
Una finestra ancora aperta
La precisazione dell’Agenzia non può prescindere dall’evoluzione normativa che ha interessato la disciplina Iva relativa al Volontariato e, per certi aspetti, ancora in fase di attuazione.
In particolare, l’articolo 8, comma 2, primo periodo della legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), tiene fuori dal campo Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà.
La norma agevolativa è stata tuttavia abrogata dall’articolo 102, comma 2, del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), ma l’uscita di scena definitiva del beneficio è subordinata al compiersi di alcune condizioni, ossia “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (.) e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore” (articolo 104, Cts): in poche parole, attualmente, in mancanza di tali presupposti, le operazioni come quelle oggetto dell’interpello non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto perché ancora vigente l’agevolazione riconosciuta dal richiamato articolo 8 della legge quadro sul volontariato.
Naturalmente il trattamento di favore spetta soltanto se l’associazione è in regola con le caratteristiche e le condizioni definite dalla stessa legge ai fini del riconoscimento di organizzazione di volontariato (articoli 3, 5 e 6).
L’Agenzia coglie l’occasione per ricordare che gli enti di volontariato costituiti prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 117/2017 e, quindi, prima del 3 agosto 2017, devono effettuare entro due anni dall’inizio dell’operatività del Registro nazionale del Terzo settore, le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative contenute negli articoli 32 e seguenti del Codice.
Il documento di prassi evidenzia che fino a quando non sarà operativo il Registro nazionale l’agevolazione Iva può essere applicata a condizione che l’organizzazione risulti iscritta nei registri generali delle organizzazioni di volontariato predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome e che le somme ricevute costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e derivanti da convenzioni (articoli 6 e 5, legge n. 266/1991).
Tornando al caso dell’interpello, l’Agenzia ritiene che le caratteristiche della no profit coinvolta e il tipo di operazioni descritte rientrino tra quelle irrilevanti ai fini Iva secondo le disposizioni dell’articolo 8 della legge quadro. Infatti l’ente è regolarmente iscritto nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e le somme versate dal ministero sono sufficienti a coprire esclusivamente le spese necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione in linea con i fini statuari dell’associazione stessa.
In conclusione, fin quando rimarrà in vigore l’attuale quadro normativo, quanto versato dal ministero all’associazione, nel 2018 e 2019, per la cura e il mantenimento degli animali sequestrati, non deve essere assoggettato a Iva in quanto manca il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta.
Inoltre, conclude l’amministrazione, per dette attività l’organizzazione non è tenuta ad aprire la partita Iva né a emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso ministero.
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