Normativa e prassi

29 Aprile 2020

Imponibile per l’erede non residente la quota di Srl ricevuta in successione

Aliquota del 15% per il dividendo attribuito all’erede iscritta all’Aire e residente in Portogallo, come liquidazione della partecipazione in una Srl italiana appartenuta al defunto padre e ottenuta dalla figlia esercitando il diritto di recesso all’eredità. L’aliquota light, prevista dalla convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni, può essere applicata direttamente dalla società in qualità di sostituto d’imposta in sede di ritenuta ai fini Irpef.
È questo, in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 69/2020 a una signora iscritta all’Aire residente in Portogallo.
In particolare, l’istante fa sapere che dopo la morte del padre, tra i beni andati in successione era compresa la quota pari al 60% del capitale sociale di una Srl con sede in Italia, rilevata poi interamente dal fratello. Al riguardo, la sentenza che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria ha attribuito all’istante un importo pari ai diritti di liquidazione sui 2/9 della quota della Srl liquidata.
Descritto il fatto, la signora chiede se la somma assegnata, una volta percepita, dovrà essere dichiarata, ai fini Irpef, in Italia e, in tal caso, quale sia l’aliquota applicabile e la modalità di versamento.

L’Agenzia ricorda, innanzitutto, che in base all’articolo 2469 del codice civile, al momento della morte di un socio, agli eredi può essere riconosciuto un diritto di credito alla liquidazione della quota di partecipazione del defunto e che la stessa può essere altresì trasferita agli eredi a meno che, con specifiche disposizioni, l’atto costitutivo della società non ne preveda l’intrasferibilità o “ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473”.
In presenza di dette clausole nell’atto sociale, gli eredi o il socio hanno la possibilità di recedere diventando creditori nei confronti della società. In pratica, si realizza una sorta di sostituzione: l’oggetto del trasferimento mortis causa non è più la partecipazione sociale, non trasferibile agli eredi per disposizioni statutarie, ma un credito vantato dagli stessi nei confronti della società, intesa come soggetto giuridico autonomo.
In sintesi con la morte del socio, non trasmettendosi mortis causa il rapporto sociale, l’erede non acquisisce il diritto di subentro nella compagine al posto del defunto, ma il diritto alla liquidazione della proporzionale quota del capitale sociale.

Nella vicenda rappresentata nell’interpello, avvalendosi di una clausola contenuta nello statuto sociale che vincolava al gradimento della maggioranza del capitale il subentro degli eredi nella Srl, il fratello dell’istante ha escluso dalla società la sorella e gli altri coeredi, acquisendo il 100% del capitale sociale. Pertanto, all’istante, diventata erede, ma non socia, spetta solamente il diritto alla liquidazione della propria quota parte, come quantificata dal Tribunale.
L’operazione, spiega l’Agenzia, rientra tra le ipotesi di recesso, prevista, come già detto, dall’articolo 2473 del codice civile.

Sotto il profilo fiscale, si legge nel documento di prassi, l’articolo 47, comma 7, del Tuir prevede che “le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, (…) di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”. L’eccedenza così calcolata, se corrisposta a persona fisica, va tassata con ritenuta Irpef ad aliquota del 26% e la somma è, di norma, imponibile in Italia (sede della società) anche se il percettore non è residente.
I beneficiari di tali utili, tuttavia, se residenti in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni, possono avvalersi delle disposizioni relative ai “Dividendi” previsti in detti trattati bilaterali.
Riguardo alla vicenda dell’interpello, bisogna far riferimento al trattato firmato da Italia e Portogallo, secondo il cui articolo 10: “i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi (…)”.

In conclusione, L’Agenzia precisa che, trattandosi di un dividendo non ancora riscosso, la signora può chiedere alla società italiana, in qualità di sostituto d’imposta, l’applicazione diretta della convenzione Italia-Portogallo, effettuando una ritenuta con aliquota ridotta del 15 per cento.

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