24 Aprile 2020
Rimborso del vitto su App mobile, concorre alla formazione del reddito
L’indennità sostitutiva di mensa corrisposta dalle società ai propri dipendenti tramite un applicazione per smartphone commercializzata in Italia dalla società istante ai fini Irpef concorre integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del percettore. Per far valere l’esclusione dalla determinazione del reddito fino all’importo di 5,29 euro, prevista dal comma 2, lettera c), dell’articolo 51 del Tuir, è necessario che l’erogazione sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e che ricorrano determinate condizioni, cioè che le indennità di vitto siano corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione.
È la risposta n. 122 del 24 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate alla società ideatrice della app aziendale, con la quale, attraverso un apposito portale e un’applicazione mobile, i datori di lavoro possono erogare l’indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti previa trasmissione da parte di questi ultimi della foto del documento commerciale comprovante la spesa giornaliera sostenuta per il vitto.
Costo ai fini Irpef
L’Agenzia ai fini Irpef ricorda che in base all’articolo 51, comma 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Questo principio generale al comma 2, lettera c), prevede delle eccezioni, escludendo dalla formazione del reddito:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all’importo complessivo giornaliero di quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
Va rilevato tuttavia che la totale o parziale esclusione dalla formazione del reddito nei casi suindicati è subordinata al fatto che le prestazioni siano offerte alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi, rientrando a pieno titolo nel reddito se erogate solo a favore di taluni lavoratori (vedi anche circolare n. 5/2018).
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia ritiene che gli importi corrisposti debbano essere qualificati ai fini Irpef come indennità sostitutive di mensa e ai fini Ires come costi deducibili, con alcune precisazioni.
In primo luogo, l’indennità sostitutiva di mensa è un corrispettivo in denaro integrato nella retribuzione ordinaria, attribuibile sia ai collaboratori part-time che a quelli a tempo pieno. Tale indennità, dalla lettura combinata del comma 1 e 2 dell’articolo 51 del Tuir, rientra fra le somme interamente soggette a tassazione, a meno che non sia corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione (vedi anche risoluzione del ministero delle Finanze n. 41/2000), ipotesi in cui, se l’erogazione è rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, l’indennità sostitutiva resta esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo di 5,29 euro e tassata integralmente per la parte eccedente.
In conclusione, le somme corrisposte dalle società clienti dell’istante ai propri dipendenti non possono configurare, a parere dell’Agenzia, la somministrazione di pasti in forma di mensa “diffusa”. In merito, osserva l’amministrazione, per verificare se una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande sia riconducibile alla categoria dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, si deve aver riguardo non solo alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa, ma anche alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione. Nel caso in esame l’applicazione per smartphone utilizzabile dai dipendenti non configura una modalità di somministrazione di alimenti e bevande, essendo uno strumento informatico che interviene in una fase successiva alla consumazione del pasto e che, inoltre, non era stata attivata alcuna convenzione in specifici esercizi pubblici.
Costo ai fini Ires
Riguardo al reddito societario e alla deducibilità degli oneri sostenuti dalla società, l’Agenzia ritiene, in linea con la tesi del contribuente, che i costi in esame non essendo riconducibili in via esclusiva alla somministrazione di alimenti e bevande, non subiscano le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir. Tali costi però concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi (articolo 109 del Tuir).

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