9 Aprile 2020
Iva periodica omessa e rateizzata, tempi “scanditi” per la compensazione
In caso di rateazione dovuta a controllo automatizzato che ha comportato una comunicazione di irregolarità, il credito maturato in seguito a versamenti di un debito d’imposta derivante dal mancato versamento dell’Iva periodica si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 81/2020.
Il quesito è stato posto da un contribuente che ha versato solo parzialmente l’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche riguardanti il 2018 e, a seguito di controllo automatizzato da parte del Fisco (articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972), vi ha provveduto, attraverso pagamento rateale.
Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un’eccedenza Iva a credito, che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 “totale Iva a credito” della dichiarazione annuale 2019, periodo d’imposta 2018, e che il contribuente vorrebbe recuperare e utilizzare per pagare parzialmente le rate dei debiti Iva 2018.
L’Agenzia non accoglie la soluzione prospettata dal contribuente e fa presente di aver già fornito chiarimenti in merito con la risposta n. 449 del 30 ottobre 2019.
Nel caso in cui non si sia provveduto al versamento dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche nel quadro VL del modello di dichiarazione Iva “non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell’IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest’ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l’emersione di un credito IVA da indicare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento”.
A tale scopo, nel modello di dichiarazione Iva 2020 per il periodo d’imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ “per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei“; l’importo individuato, confluisce nel rigo VL12, anche questo di nuova istituzione, e concorre alla determinazione del credito Iva annuale.
Ne consegue, quindi, che in caso di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.
Ultimi articoli
Attualità 23 Giugno 2026
Global minimum tax, istruzioni per la Comunicazione centralizzata
Pubblicate le linee guida del dipartimento delle Finanze per la trasmissione dei dati fiscali con il meccanismo di presentazione centralizzata Il 22 giugno il dipartimento delle Finanze ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di imposizione minima globale (https://www.
Attualità 23 Giugno 2026
ViDA, al via la consultazione sulla fiscalità digitale europea
Sul sito del dipartimento Finanze lo schema del decreto legislativo che attuerà parte della riforma europea.
Attualità 23 Giugno 2026
Autotrasporto, stabilite dal Mef le deduzioni forfettarie 2026
L’agevolazione è di 48 euro al giorno per gli imprenditori che nel 2025 hanno effettuato personalmente trasporti oltre il Comune, ed è del 35% di tale importo per i trasporti all’interno del Comune Definite, in base alle risorse disponibili, dal ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le agevolazioni fiscali relative alle deduzioni forfettarie, per le spese non documentate, applicabili dagli autotrasportatori nel 2026.
Attualità 23 Giugno 2026
Canone Tv, in vista la scadenza per la dichiarazione sostitutiva
Chi è titolare di un’utenza elettrica domestica e non ha un televisore deve inviare all’Agenzia l’apposito modello entro il 30 giugno per evitare l’addebito in bolletta da luglio a fine anno Ancora una settimana a disposizione dei titolari di un contratto di energia elettrica residenziale per presentare la dichiarazione con cui attestano di non possedere un apparecchio televisivo ed evitare così l’addebito automatico del canone nella bolletta della luce per il secondo semestre del 2026.