Giurisprudenza

16 Gennaio 2018

Per la negoziazione della penai conti vanno “regolati” prima

Giurisprudenza

Per la negoziazione della pena
i conti vanno “regolati” prima

La disposizione in questione non incrina il diritto di difesa del contribuente, in quanto l’accesso al rito alternativo non rappresenta un requisito indispensabile per la sua tutela

Per la negoziazione della pena|i conti vanno “regolati” prima

In seguito alla riforma fiscale, a opera del Dlgs 158/2015, il contribuente, in materia di reati tributari, può patteggiare solo se ha estinto tutti i debiti con l’Erario o nell’ipotesi di ravvedimento operoso. Ciò vale anche per tutti i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo.
È quanto affermato dalla Corte suprema con la sentenza n. 169 dell’8 gennaio 2018.
 
La vicenda processuale
Il Gup presso il tribunale applica, su richiesta e quindi in accordo con l’imputato, ai sensi dell’articolo 444 cpp, la pena di dieci mesi di reclusione per il reato tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili.
Il provvedimento è impugnato in Cassazione dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, il quale lamenta la violazione dell’articolo 13-bis, comma 2, del Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs di riforma, il 158/2015.
Detta norma in realtà, nella sua formulazione testuale, con riferimento ai reati tributari, prevede che il contribuente possa beneficiare del patteggiamento soltanto qualora abbia completamente estinto i debiti tributari, compresi oneri e accessori, o nelle ipotesi di ravvedimento operoso.
 
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema accoglie il ricorso, confermando l’operatività delle condizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 2, del Dlgs 74/2000, per l’accesso al rito alternativo del patteggiamento nell’ambito dei reati tributari.
 
Osservazioni
Ai sensi del richiamato articolo 13-bis, in vigore dal 22 ottobre 2015, “per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2”.
Tale norma limita l’accesso al rito alternativo del patteggiamento per i reati tributari ai soli casi in cui l’imputato possa beneficiare della speciale attenuante prevista dal comma 1 della medesima disposizione (ovvero abbia integralmente estinto i debiti tributari) o nell’ipotesi di ravvedimento operoso.
 
Si tratta comunque di una regola, secondo il dictum della Cassazione, che non vulnera il diritto di difesa, non potendo considerarsi la facoltà di accedere al rito alternativo una condizione indispensabile per la sua efficace tutela.
Analogamente, non rappresenta una limitazione della tutela giurisdizionale avverso la pretesa erariale, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria e spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa.
Non viola, altresì, il diritto a un equo processo e a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto sancito dall’articolo 6 Cedu, essendo pienamente in linea con gli obblighi internazionali dello Stato. La disposizione, invero, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 95/2015.
Trattandosi, inoltre, di disposizione di natura processuale, essa trova applicazione in tutti i giudizi pendenti anche se relativi a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, giacché in funzione premiale, regola e delimita l’accesso alla applicazione al rito alternativo di cui all’articolo 444 cpp in relazione a tutti i reati contemplati dal Dlgs 74/2000, senza alcuna distinzione tra le varie fattispecie.
 
Nel caso esaminato, pertanto, i giudici di legittimità concludono per la fondatezza della denuncia della violazione di legge da parte del pubblico ministero ricorrente, in quanto le parti, nell’addivenire al concordato di pena, hanno del tutto omesso di considerare l’applicabilità di tale disposizione, né il giudice, nel ratificare l’accordo, ne ha dato atto o ne ha, in qualche modo, neppure implicito, escluso il rilievo (per l’eventuale inapplicabilità della preclusione in considerazione della natura del reato contestato, in relazione al quale potrebbero non essere configurabili la suddetta circostanza attenuante e il ravvedimento operoso, che, ai sensi del Dlgs 472/1997, articolo 13, consente la regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti o di altre irregolarità fiscali).

Dora De Marco

pubblicato Giovedì 18 Gennaio 2018

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