12 Aprile 2017
Se la verifica è solo documentale,non c’è vincolo dei sessanta giorni
Giurisprudenza
Se la verifica è solo documentale,
non c’è vincolo dei sessanta giorni
L’inosservanza del termine dilatorio per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus solo in caso di accesso in azienda
In proposito, la sentenza in epigrafe preliminarmente sottolinea la sua intenzione di dare continuità all’orientamento manifestato dalla medesima Corte, nella sua più autorevole composizione, al fine di dirimere il contrasto interpretativo insorto riguardo all’applicazione dalla disposizione richiamata, la quale – come noto – prevede che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione, a meno che non sussistano requisiti di particolare e motivata urgenza.
In detta sede, le Sezioni unite avevano evidenziato che l’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, esprime “una particolare e concreta forma di confronto” tra ufficio e contribuente nei confronti del quale siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche presso i locali di esercizio dell’attività. Questa forma di confronto va individuata nel contraddittorio procedimentale cui detto intervallo temporale è funzionale perché destinato a favorire l’interlocuzione tra le parti prima dell’emissione dell’avviso di accertamento che non garantisce soltanto il contribuente, ma assicura il migliore esercizio della potestà impositiva “nel senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate“.
Da qui, l’illegittimità dell’atto impositivo emanato in violazione del cennato termine dilatorio, in assenza di specifiche ragioni di urgenza (Cassazione, 29 luglio 2013, n. 18184).
In senso conforme, si legge nella sentenza in nota che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per la notifica dell’avviso di accertamento determina l’illegittimità dell’atto impositivo poiché “detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva“.
Tuttavia, secondo la Corte, se la verifica è solo documentale (senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali di esercizio dell’attività) non trovano applicazione le garanzie di cui al comma 7 dell’articolo 12 della legge 212/2000 e, pertanto, il mancato rispetto del termine di 60 giorni fra la notifica del processo verbale e quella dell’avviso d’accertamento, non determina la nullità dell’atto impositivo.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Venerdì 21 Aprile 2017
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
