27 Febbraio 2017
Atto di riassunzione: rimediabileil mancato richiamo alle motivazioni
Giurisprudenza
Atto di riassunzione: rimediabile
il mancato richiamo alle motivazioni
Non avendo carattere impugnatorio, ma agendo da mero impulso per riattivare la prosecuzione del giudizio, può essere rappresentato anche all’interno delle memorie difensive
L’articolo 63 del Dlgs 546/1992 prevede che la riassunzione, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, avvenga nelle forme previste rispettivamente per i giudizi di primo e secondo grado, in quanto applicabili.
In proposito, la Corte di cassazione ha evidenziato, in precedenti occasioni, che può comunque ritenersi valido l’atto riassuntivo che, sebbene non riproduca tutte le domande articolate nell’atto introduttivo del giudizio, faccia comunque un riferimento complessivo a tale atto, congiuntamente al richiamo del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione (in tal senso, tutte richiamate dalla sentenza in nota: Cassazione, 1 ottobre 2003, n. 14616; 2 febbraio 2007, n. 2309; 30 ottobre 2014, n. 23073).
Con la sentenza 20166/2016, la suprema Corte ha altresì chiarito che qualora, come nel caso di specie, l’atto riassuntivo sia carente anche sotto questo ultimo profilo (e quindi affetto da nullità), il vizio può essere sanato in sede di memorie difensive.
Infatti, va tenuto presente che l’atto riassuntivo non ha carattere impugnatorio, ma costituisce un mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (in senso analogo: Cassazione, 19 gennaio 2000, n. 38) e, pertanto, può essere rappresentato anche all’interno delle memorie difensive.
Peraltro, la sentenza in nota ha specificato che l’eventuale sanatoria dell’atto riassuntivo avrebbe comunque efficacia ex nunc e, pertanto, il deposito delle memorie, per poter avere efficacia sanante, dovrebbe avvenire entro il termine fissato per la riassunzione del giudizio, vale a dire entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione (oggi sei mesi) che disponeva il rinvio al giudice di merito.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Lunedì 6 Marzo 2017
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