Giurisprudenza

27 Agosto 2018

Per l’Iva light, valutazioneda riferire al singolo fabbricato

Giurisprudenza

Per l’Iva light, valutazione
da riferire al singolo fabbricato

Il trattamento di favore non può essere esteso in via interpretativa alle prestazioni per la costruzione di interi complessi edilizi, composti di più edifici, con diversa destinazione

Per l’Iva light, valutazione|da riferire al singolo fabbricato

In base a quanto previsto al punto 39 della tabella A, parte II, del Dpr n. 633/1972, si applica l’aliquota agevolata Iva del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge n. 408/1949 effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).
In sostanza, quindi, la disposizione prevede l’applicabilità dell’agevolazione Iva al ricorrere di due presupposti, uno di carattere oggettivo (si deve trattare di prestazioni effettuate nell’ambito di contratti di appalto aventi a oggetto la costruzione di case di abitazione non di lusso, anche se comprendenti uffici e negozi) e uno di carattere soggettivo (si deve trattare di prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che costruiscono immobili per la rivendita o di soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni di legge).
 
Con riferimento al requisito oggettivo, l’articolo 1 della legge n. 1493/1962 ha, fra l’altro, stabilito che le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalla legge n. 408/1949 sono applicabili anche ai locali destinati a uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
Successivamente, la legge n. 1212/1967, con un unico articolo, ha interpretato il precedente articolo 1 chiarendo che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in esame, è necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le condizioni che almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazione e che non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata a negozi.
 
Con riferimento alle richiamate disposizioni, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10213/2018, ha chiarito che la nozione di “fabbricato” (da intendersi quale casa di abitazione non di lusso, comprendente anche uffici e negozi) va intesa come singolo complesso immobiliare e questo nell’ottica di assicurare la ratio normativa, che è quella di incrementare “le costruzioni edilizie con riguardo agli edifici che, complessivamente considerati, abbiano come destinazione funzionale prevalente quella abitativa”. Nessun dubbio che la effettiva prevalenza della destinazione abitativa – assicurata dal rispetto delle proporzioni prefissate dalla legge tra superficie e destinazione – va stimata, pertanto, con riferimento al singolo fabbricato/edificio.
Ne consegue, ad avviso del Supremo collegio che, esclusivamente se in un singolo edificio la superficie dei locali destinati ad abitazioni superi quella destinata a ufficio o a negozi (nelle proporzioni normativamente fissate), trova applicazione l’agevolazione Iva di cui al punto 39 della tabella A, parte II, del Dpr n. 633/1972.
 
In secondo luogo, la suprema Corte, tenuto conto che la disposizione in esame ha natura agevolativa, ha statuito che la medesima deve essere oggetto di stretta interpretazione, in quanto norma a carattere eccezionale e derogatorio.
Del resto, le Sezioni unite 22 settembre 2016, n. 18574, hanno da tempo affermato il principio secondo il quale le norme agevolative non sono suscettibili “di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del dato normativo espresso”. L’estensione dell’ambito applicativo di una norma agevolativa, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (fra le altre, 20 maggio 2016, n. 111; 23 gennaio 2014, n. 6; 20 aprile 2012, n. 103; 6 luglio 2011, n. 203), è infatti possibile solo quando lo esige la ratio dei benefici medesimi.
 
In diretta applicazione di siffatti orientamenti giurisprudenziali, la sentenza in epigrafe ha quindi evidenziato che, proprio avuto riguardo alla ratio della norma agevolativa in esame, non è possibile estenderne in via interpretativa l’ambito di applicazione anche alle ipotesi delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di interi complessi edilizi, constanti di più edifici, con diversa destinazione residenziale, commerciale, eccetera.
Per la sentenza in commento, “La riprova è data dal fatto che il rispetto delle proporzioni tra superficie e destinazione prefissate ex lege può sussistere con riferimento al complesso edilizio e non già con riferimento ai singoli fabbricati che lo compongono con una conseguenziale possibile elusione della ratio della norma”.
Di conseguenza, secondo la suprema Corte, va negata l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata al 4% quando la prestazione di servizi dipende da un contratto di appalto relativo alla costruzione di un complesso edilizio, sebbene nel complesso la superficie degli edifici residenziali supera quella dei fabbricati adibiti a uffici e negozi. Infatti, il rapporto fra superficie e destinazione deve essere rispettato non già con riferimento al complesso immobiliare, ma con riferimento al singolo fabbricato, unitariamente considerato, così da assicurare, conformemente alla ratio normativa, la prevalenza nel singolo fabbricato della destinazione abitativa.
 
La questione affrontata dalla sentenza in nota non ci risulta sia stata oggetto di attenzione da parte della prassi amministrativa, nonostante quest’ultima sia più volte intervenuta a delimitare l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame.
In proposito, senza alcuna pretesa di esaustività, può risultare utile ricordare che la circolare 1° marzo 2001, n. 19/E (paragrafo 2.2.12), ha riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota Iva al 4% anche in ipotesi di sub-appalto, chiarendo che “L’aliquota IVA del 4%, prevista dal n.39 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, per la prestazioni di servizi diretti alla realizzazione di un fabbricato di cui alla legge n.408 del 1949, effettuata nei confronti di soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto attraverso i quali l’impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dell’edificio. Ciò in quanto l’aliquota IVA si determina in riferimento all’appalto principale, estendendosi poi a tutti i subappalti in ragione del fatto che questi concorrono alla realizzazione dell’opera che il legislatore ha inteso agevolare”.
Mentre la circolare 2 marzo 1994, n. 1/E, ha chiarito che l’agevolazione di cui al punto 39 della tabella A, parte II, del Dpr n. 633/1972 non è applicabile nei casi in cui una sola persona fisica (nei cui confronti ricorrano le condizioni per i benefici collegati alla “prima casa”) commissioni in appalto la costruzione di un intero edificio comprendente più unità abitative. E ciò in quanto questa fattispecie non concretizzerebbe l’ipotesi della costruzione della prima casa, attesa la inscindibilità del relativo contratto di appalto.
Tale impostazione è stata poi confermata dalla successiva risoluzione 30 ottobre 1998, n. 164/E, dove, tuttavia, si è ulteriormente specificato che “la relativa argomentazione, connessa all’ipotesi in cui una sola persona fisica appalta la realizzazione di un intero fabbricato, non appare, a ben vedere, riferibile alla fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che più soggetti conferiscono, per il tramite di un unico rappresentante, l’appalto per la costruzione di un fabbricato non di lusso comprendente più abitazioni, con l’effetto giuridico predeterminato di consentire a ciascuno dei soggetti mandanti di acquisire la proprietà di un’unica unità immobiliare. Nell’ipotesi oggetto del quesito, quindi, deve ammettersi la possibilità teorica di valutare diversamente, ai fini della determinazione dell’aliquota IVA applicabile, la posizione di ognuno dei soggetti destinatari degli appartamenti da realizzare, sempreché dall’unico contratto di appalto sia dato evincere con precisione l’esatto corrispettivo corrispondente a ciascuna delle unità immobiliari comprese nell’immobile”.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 

pubblicato Giovedì 30 Agosto 2018

Per l’Iva light, valutazioneda riferire al singolo fabbricato

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