2 Novembre 2026
Pensione estera e imposta al 7%, nel beneficio rientra anche il Tfr
L’accesso al regime agevolato apre la strada alla tassazione ridotta anche per altri redditi percepiti oltreconfine, comprese le somme di fine rapporto
Una prestazione corrisposta da un datore di lavoro estero dopo la cessazione dell’impiego può assumere natura pensionistica e consentire l’accesso al regime previsto dall’articolo 24-ter del Tuir. Una volta soddisfatto questo requisito, l’imposta sostitutiva del 7% può applicarsi anche agli altri redditi prodotti all’estero, inclusa l’indennità di fine rapporto. Lo afferma l’Agenzia con la risposta n. 197/2026.
Il caso in esame
Un cittadino irlandese ha trasferito la residenza fiscale in Italia e intende esercitare, dal periodo d’imposta 2026, l’opzione prevista dall’articolo 24-ter del Tuir, che consente l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva (pari al 7%) sui redditi percepiti dalle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. A tal fine, il contribuente dichiara di aver recentemente trasferito la propria residenza fiscale in Italia dall’Irlanda, giurisdizione con la quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; inoltre, fino al mese di ottobre 2025 è stato dipendente, con carica dirigenziale, di una società irlandese dalla quale, a fronte del cessato impiego, riceverà un assegno pensionistico, oltre a una somma a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto.
L’assegno viene erogato direttamente dall’ex datore di lavoro alla maturazione del relativo diritto, insieme alle retribuzioni dei dipendenti ancora in servizio, in base a un accordo denominato “pay as you go” (“da pagare quando vai via”). Nel sistema descritto dal contribuente, inoltre, non sono stati versati contributi in anticipo, né costituito un fondo di investimento.
Il cittadino irlandese si rivolge all’Agenzia per sapere se il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto possano essere entrambi assoggettati all’imposta sostitutiva del 7% prevista dall’articolo 24-ter del Tuir, che il contribuente vorrebbe applicare a partire dall’anno di imposta 2026.
I principi di diritto che regolano la materia
L’articolo 24-ter, comma 1, del Tuir disciplina un regime fiscale opzionale: «Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. L’agevolazione riguarda, dunque, chi trasferisce la residenza fiscale in determinati comuni italiani; inoltre, come precisa il comma 2, è necessario che il contribuente non sia stato residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e che il trasferimento avvenga da uno Stato con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello nel quale avviene il trasferimento della residenza fiscale (comma 4); diventa efficace nello stesso periodo d’imposta del trasferimento e deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi (comma 5).
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878, sono state stabilite le modalità applicative del regime previsto dal comma 1 dell’articolo 24-ter del Tuir. Il presupposto di accesso al regime è il possesso di redditi da pensione indicati dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir ed erogati da soggetti esteri. La disposizione considera redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati».
La circolare n. 21/2020 e diverse risposte a istanze di interpello hanno offerto chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina in esame. In particolare, l’espressione normativa “pensioni di ogni genere” comprende alcune indennità corrisposte una tantum. È il caso, per esempio, delle somme derivanti dalla capitalizzazione di una pensione ed erogate in ragione del versamento di contributi, anche a prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Una volta soddisfatto il requisito relativo alla titolarità di una pensione estera, l’opzione si applica ai redditi di qualunque categoria prodotti oltreconfine. Per individuarli occorre fare riferimento all’articolo 165, comma 2, del Tuir, secondo cui «i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». Opera, quindi, il criterio della lettura “a specchio”. Le pensioni corrisposte da soggetti esteri sono considerate redditi prodotti all’estero, poiché la norma qualifica come italiane quelle pagate dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni situate nel territorio nazionale (si veda anche la risposta a interpello n. 471/2022).
Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
L’Agenzia ritiene che il contribuente possa beneficiare del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del Tuir in quanto l’assegno basato sull’accordo “pay as you go” è corrisposto da una società irlandese dopo la cessazione dell’impiego. In base agli elementi forniti, può quindi essere ricondotto alla nozione di “reddito da pensione”. La titolarità di tale prestazione, dunque, consente al contribuente di accedere al regime. L’imposta sostitutiva può essere applicata anche agli altri redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Tra questi rientra l’indennità forfettaria di fine rapporto corrisposta dalla società irlandese. Di conseguenza, sia l’assegno periodico sia la somma una tantum possono beneficiare, nel caso esaminato, dell’imposta sostitutiva con aliquota del 7 per cento.
Fonte: FiscoOggi
Ultimi articoli
Normativa e prassi 2 Novembre 2026
Pensione estera e imposta al 7%, nel beneficio rientra anche il Tfr
L’accesso al regime agevolato apre la strada alla tassazione ridotta anche per altri redditi percepiti oltreconfine, comprese le somme di fine rapporto Una prestazione corrisposta da un datore di lavoro estero dopo la cessazione dell’impiego può assumere natura pensionistica e consentire l’accesso al regime previsto dall’articolo 24-ter del Tuir.
Attualità 2 Novembre 2026
Mese dell’educazione finanziaria, nel calendario anche Agenzia e AdeR
Nel mese di novembre, in tutta Italia ci saranno eventi gratuiti dedicati alla diffusione delle competenze economiche, finanziarie, assicurative e previdenziali L’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione confermano anche quest’anno la propria partecipazione al Mese dell’Educazione Finanziaria 2026, la manifestazione promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).
Attualità 2 Novembre 2026
False mail su comunicazioni fiscali: nuova campagna di phishing
È in circolazione un messaggio a nome di Agenzia delle entrate-Riscossione che informa la vittima di una finta notifica che la riguarda per indurla a cliccare un link malevolo L’Agenzia avvisa che stanno circolando dei falsi messaggi recapitati da “AgenziaEntrate Riscossione”, con indirizzo riscossione[@]agenzia[.
Analisi e commenti 30 Ottobre 2026
Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso
Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.