16 Settembre 2026
Durf, le imposte pagate all’estero rientrano tra le somme da valorizzare
Nel rapporto tra versamenti e ricavi dell’ultimo triennio si calcolano anche le ritenute sugli interessi attivi e le imposte assolte all’estero, entro il credito riconosciuto dal Tuir
Ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (Durf) assumono rilievo anche prelievi tributari economicamente riferibili all’impresa e idonei a dimostrarne la capacità di adempiere agli obblighi fiscali, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti per ogni specifica situazione. Questo è il principio espresso nella risposta n. 174/2026 dall’Agenzia delle entrate.
Il caso in esame
Una società operante nel settore dell’edilizia industriale e tecnico-specialistica, attiva anche nella realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica e nei comparti petrolchimico, vetrario, cementiero e metallurgico, ha chiesto chiarimenti sulla determinazione del requisito necessario per ottenere il documento unico di regolarità fiscale, il cosiddetto “Durf”.
La società ha precisato che le proprie prestazioni non sono riconducibili, di regola, agli appalti ad alta intensità di manodopera disciplinati dall’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Alcuni committenti, tuttavia, richiedono comunque il certificato come presidio ordinario di conformità contrattuale, indipendentemente dalla concreta presenza dei presupposti applicativi della disciplina.
Il dubbio riguarda, in particolare, il requisito stabilito dal comma 5, lettera a), dell’articolo 17-bis, che detta disposizioni in merito alle ritenute e alle compensazioni applicabili agli appalti e ai subappalti e all’estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera. Per ottenere la certificazione (Durf), l’impresa deve aver eseguito, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un ammontare complessivo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo arco temporale.
Nello svolgimento della propria attività, il contribuente rileva con continuità due componenti nella dichiarazione dei redditi delle società. La prima è costituita dalle ritenute d’acconto applicate dagli istituti di credito sugli interessi attivi derivanti da disponibilità bancarie e depositi, indicate nel rigo RN15 del modello Redditi SC; la seconda è rappresentata dal credito per le imposte pagate all’estero sui redditi prodotti nell’ambito di commesse internazionali, riportato nel rigo RN13 e disciplinato dall’articolo 165 del Tuir.
La società ha, quindi, domandato se le ritenute sugli interessi, pur essendo versate all’erario dal sostituto d’imposta, possano concorrere al numeratore del rapporto del 10 per cento. Ha chiesto, inoltre, se le imposte assolte all’estero debbano essere escluse perché non transitano nel conto fiscale italiano oppure possano essere considerate, almeno nei limiti del credito riconosciuto in dichiarazione.
I principi di diritto che regolano la materia
L’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, introdotto dall’articolo 4 del Dl n. 124/2019, contiene misure dirette a contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, anche mediante compensazioni indebite, nell’ambito di determinati contratti di appalto, subappalto o affidamento.
Gli obblighi riguardano, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma, i committenti che affidano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, caratterizzati dal prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente e dall’utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest’ultimo. In questi casi, l’impresa appaltatrice o affidataria e le eventuali subappaltatrici devono trasmettere al committente le deleghe di pagamento relative alle ritenute applicate ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Gli adempimenti non trovano applicazione quando l’impresa consegna al committente il Durf, attestante la presenza dei requisiti previsti dal comma 5. Oltre all’anzianità di attività di almeno tre anni e alla regolarità degli obblighi dichiarativi, occorre superare il rapporto del 10% tra versamenti e ricavi o compensi dell’ultimo triennio. È richiesta, inoltre, l’assenza di determinati carichi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 50mila euro, salvo, tra l’altro, le somme comprese in piani di rateazione non decaduti.
La circolare n. 1/2020 ha chiarito che al numeratore devono essere considerati i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati. Al denominatore vanno, invece, indicati i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nello stesso triennio. Non rilevano i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo.
Il criterio basato sul dato formale della registrazione nel conto fiscale è stato progressivamente integrato da una lettura sostanziale. La risoluzione n. 53/2020 ha, infatti, ammesso nel calcolo alcune imposte riferibili economicamente all’impresa, anche quando il materiale adempimento è eseguito da un soggetto diverso. Rientrano in questa impostazione, tra gli altri, l’Iva relativa alle operazioni in reverse charge o split payment, l’imposta teorica collegata al consolidato o alla trasparenza fiscale e l’Iva assolta dalla controllante nell’ambito della liquidazione di gruppo.
L’elemento comune a tali casistiche consiste nella riferibilità della capacità contributiva e del debito tributario a un soggetto, mentre il pagamento viene materialmente eseguito da un altro soggetto in forza dello specifico regime fiscale applicabile. La risposta n. 63/2026 ha, infine, precisato che rilevano i pagamenti effettuati nel triennio individuato dalle dichiarazioni considerate, in base alla data in cui il versamento è stato realmente eseguito.
Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
Con riferimento alle ritenute d’acconto sugli interessi attivi, l’Amministrazione finanziaria accoglie la soluzione favorevole all’impresa: tali importi possono essere inclusi tra i versamenti utili per determinare la soglia del 10%, anche se il pagamento all’erario è materialmente effettuato dalla banca nella sua qualità di sostituto d’imposta.
Il prelievo, infatti, è applicato a titolo di acconto ed è economicamente imputabile alla società che percepisce gli interessi. Il sostituto si limita ad assolvere il debito nei confronti dell’erario con riferimento a una manifestazione di capacità contributiva appartenente al sostituito. La situazione è, pertanto, coerente con il principio già applicato dalla risoluzione n. 53/2020.
La conclusione è favorevole al contribuente anche per le imposte pagate all’estero: queste possono concorrere alla determinazione del requisito fino a concorrenza del credito d’imposta effettivamente riconosciuto sulla base dell’articolo 165 del Tuir e indicato nel rigo RN13 del modello Redditi SC 2026. Infatti, le imposte pagate all’estero sono ritenute indicative di una complessiva affidabilità fiscale e l’utilizzo del credito per imposte pagate all’estero, a scomputo dell’Ires dovuta in Italia, rappresenta nella sostanza una modalità di versamento dell’imposta.
Fonte: FiscoOggi
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