Normativa e prassi

10 Agosto 2026

Spese istruzione e welfare aziendale, non imponibili i rimborsi documentati

Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro a copertura delle spese di educazione dei figli del dipendente, anche se sostenute dal coniuge

Con la risposta a interpello n. 159/2026, l’Agenzia delle entrate ha esaminato il trattamento fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, a fronte di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari del dipendente, quando il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del lavoratore. Il pagamento effettuato dal coniuge non esclude, di per sé, l’applicazione del regime di non imponibilità, a condizione che il datore di lavoro disponga della documentazione necessaria a verificare la natura della spesa, il soggetto fruitore del servizio e l’assenza di duplicazioni nei rimborsi o nelle agevolazioni fiscali.

Il caso

Il quesito riguarda l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir, disposizione che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente determinate somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per finalità educative e formative riferite ai familiari indicati nell’articolo 12 del medesimo Testo unico.

Il caso concreto concerne i dipendenti titolari di un credito welfare aziendale intenzionati a richiedere al datore di lavoro il rimborso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli e riconducibili alle finalità previste dal richiamato articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi. In relazione ad un dipendente, tuttavia, le spese sono state sostenute dal coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, mediante un conto corrente esclusivamente intestato a quest’ultimo. L’interpello mira quindi a chiarire se la circostanza che il pagamento sia stato eseguito da un soggetto diverso dal dipendente titolare del credito welfare impedisca o meno la non concorrenza del rimborso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Il punto di partenza dell’analisi è il principio generale contenuto nell’articolo 51, comma 1, del Tuir, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. Tale regola esprime il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in forza del quale rientrano nella base imponibile non solo gli emolumenti monetari, ma anche i valori corrispondenti a beni, servizi e opere messi a disposizione dal datore di lavoro. Le esclusioni da imposizione sono quindi ammesse nei casi previsti nei commi successivi dello stesso articolo 51.

Tra tali deroghe rientra la lettera f-bis) del comma 2, che esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir (cosiddetti familiari a carico), di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare. La norma comprende, inoltre, i servizi integrativi e di mensa connessi, la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali e le borse di studio a favore dei medesimi familiari.

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia richiama la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, nella quale è stato precisato che le prestazioni riconducibili alla lettera f-bis) possono essere erogate dal datore di lavoro direttamente, tramite terzi oppure mediante corresponsione di somme di denaro al dipendente, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute. In tale ipotesi, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione idonea a comprovare l’utilizzo delle somme in modo coerente con le finalità previste dalla disposizione agevolativa.

La risposta richiama inoltre la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, secondo cui, ai fini della non imponibilità dei rimborsi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), è necessario che dalla documentazione di spesa risultino il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata. La finalità di tale requisito documentale è quella consentire la verifica della coerenza tra l’utilizzo delle somme rimborsate e le finalità indicate dalla norma. Il rimborso può quindi essere escluso dal reddito sia se il documento di spesa è intestato al dipendente, sia se è intestato al soggetto che ha fruito del servizio, purché emerga l’indicazione del fruitore e la sua riconducibilità ai familiari previsti dall’articolo 12 del Tuir.

Con riferimento alle modalità di pagamento, la medesima risoluzione ha chiarito che, non essendo prevista una specifica modalità per effettuare i pagamenti relativi ai servizi e alle prestazioni indicati dall’articolo 51, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), la non concorrenza al reddito può essere riconosciuta anche quando il pagamento sia avvenuto con modalità che non consentono di ricondurre direttamente la spesa al dipendente. Resta tuttavia fermo l’obbligo che la documentazione attesti il soggetto fruitore del servizio e la tipologia della prestazione, così da permettere il controllo della conformità alle finalità di legge. Analogo chiarimento è stato reso con la circolare n. 35/E/2022.

Conclusioni
Su queste basi, l’Agenzia delle entrate ha concluso che le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari a carico indicati nell’articolo 12 del Tu n. 917/1986 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente. La circostanza che l’esborso sia stato materialmente eseguito dal coniuge non assume quindi rilievo ostativo, purché siano rispettati i presupposti sostanziali e documentali.

La risposta precisa anche che per le spese il dipendente o il coniuge che ha sostenuto il pagamento non possa fruire di ulteriori benefici fiscali sulle medesime spese. In applicazione dei principi generali, infatti, la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda spettano solo nella misura in cui l’onere resti effettivamente a carico del soggetto che lo ha sostenuto. Se la spesa è rimborsata e il rimborso non concorre alla formazione del reddito, la detrazione o deduzione non può essere riconosciuta.

Infine, sotto il profilo operativo, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesti che le medesime fatture non sono già state, e non saranno, oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale, né presso il medesimo datore di lavoro né presso altri soggetti. La documentazione richiamata nella dichiarazione deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.


Fonte: FiscoOggi

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