23 Luglio 2026
Global minimum tax, codici tributo per regolarizzare con ravvedimento
L’Agenzia fornisce le modalità di versamento spontaneo per gli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi informativi e dichiarativi della disciplina
L’Agenzia delle entrate completa il quadro operativo della Global minimum tax introducendo i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso delle violazioni relative agli obblighi informativi e dichiarativi previsti dal decreto legislativo n. 209/2023.
La risoluzione n. 27 del 23 luglio 2026 rappresenta un ulteriore tassello attuativo della disciplina italiana di recepimento del secondo Pilastro dell’accordo Ocse-G20 (Pillar Two), consentendo ai gruppi multinazionali e ai grandi gruppi nazionali di regolarizzare spontaneamente alcuni inadempimenti attraverso il meccanismo del ravvedimento.
I nuovi codici tributo
La risoluzione istituisce tre distinti codici tributo da utilizzare nella sezione “Erario” del modello F24:
- 2735 – Ravvedimento sanzioni per violazione dell’obbligo di comunicazione rilevante in regime di Global minimum tax;
- 2736 – Ravvedimento sanzioni per violazione dell’obbligo di notifica in regime di Global minimum tax;
- 2737 – Ravvedimento della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale relativa all’imposizione minima globale.
Un tassello del sistema dei versamenti
L’intervento si inserisce nel percorso di progressiva attuazione del decreto legislativo n. 209 del 2023. Dopo l’istituzione, con la risoluzione n. 63/E del 10 novembre 2025, dei codici tributo destinati al versamento delle imposte dovute nell’ambito della Global minimum tax – imposta minima integrativa (IIR), imposta minima suppletiva (UTPR) e imposta minima nazionale (QDMTT) – e per le relative ipotesi di ravvedimento (vedi articolo “Global minimum tax in Italia: istituiti i codici tributo per l’F24”), l’Agenzia interviene ora sulle modalità di pagamento delle somme dovute in sede di ravvedimento per quanto riguarda gli obblighi informativi (articolo 51) e dichiarativi (articolo 53) della disciplina.
Gli obblighi informativi
L’articolo 51 del decreto legislativo n. 209/2023 impone alle imprese localizzate in Italia e alle entità trasparenti costituite secondo la legislazione italiana la presentazione della cosiddetta “comunicazione rilevante” oppure degli specifici obblighi di notifica previsti dalla norma, entro i termini stabiliti dalla stessa disciplina.
Il legislatore ha previsto un articolato sistema sanzionatorio. L’omessa presentazione della comunicazione rilevante o il ritardo pari o superiore a tre mesi comportano una sanzione amministrativa di 100 mila euro. Se il ritardo è inferiore a tre mesi oppure la comunicazione contiene dati incompleti o errati, la sanzione varia da 10 mila a 50 mila euro. È inoltre previsto un tetto massimo complessivo di 1 milione di euro per ciascun esercizio e per tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia.
Più contenute le sanzioni relative agli obblighi di notifica, comprese tra 250 e 2.000 euro.
Dichiarazione fiscale e regime transitorio
La risoluzione richiama anche l’articolo 53 del decreto legislativo n. 209/2023, che disciplina la dichiarazione annuale relativa all’imposizione minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale, da presentare entro gli stessi termini previsti per la comunicazione rilevante.
Per tale adempimento, il nuovo codice tributo consente il versamento della sanzione dovuta in caso di tardiva presentazione della dichiarazione attraverso il ravvedimento operoso.
Resta fermo il regime transitorio previsto dal legislatore: per i primi tre esercizi di applicazione della disciplina non si procede all’irrogazione delle sanzioni relative agli obblighi dichiarativi, salvo i casi di dolo o colpa grave. Per gli obblighi informativi, invece, le sanzioni previste sono ridotte del 50%.
Come compilare il modello F24
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Fonte: FiscoOggi
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale
Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto
Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).
Attualità 23 Ottobre 2026
Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi
Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.