10 Luglio 2026
Vendita di beni corpi di reato: niente esenzione dal Registro
I verbali di aggiudicazione di beni mobili non registrati restano soggetti all’imposta anche quando il prezzo non supera i 1.033 euro: non sono atti di una causa né attività conciliative
L’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 non può essere applicata ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato quando il prezzo di vendita non supera i 1.033 euro. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 141 del 10 luglio 2026, spiegando il perché.
Il quesito è stato presentato da un Tribunale che, attraverso il proprio ufficio corpi di reato, provvede a dare attuazione ai provvedimenti dei giudici penali riguardanti la destinazione finale dei beni sequestrati o confiscati. In alcuni casi, tali provvedimenti dispongono la vendita dei beni. L’operazione viene materialmente svolta da una società incaricata che organizza aste telematiche e, al termine della procedura, redige il relativo verbale di aggiudicazione.
Secondo la compagine incaricata delle vendite, quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a 1.033 euro, il verbale potrebbe beneficiare dell’esenzione. Il Tribunale, invece, nutre dubbi su tale interpretazione e ha chiesto il parere dell’Agenzia.
Cosa prevede l’articolo 46 della legge n. 374/1991
La norma dispone che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, nonché gli atti e i provvedimenti a esse relativi, siano soggetti esclusivamente al pagamento del contributo unificato. In sostanza, per tali tipologie non è dovuta l’imposta di registro.
Si tratta, però, di una disposizione eccezionale che deroga alla disciplina ordinaria prevista dal Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) e che, proprio per la sua natura derogatoria, deve essere interpretata in modo rigoroso.
Sul punto l’Agenzia richiama la propria circolare n. 30/2022, emanata sulla base di consolidati orientamenti della Corte di cassazione. Secondo quest’ultima, l’esenzione mira ad alleggerire il carico fiscale sulle controversie di modesto valore economico e si applica agli atti collegati alle relative cause, indipendentemente dal grado di giudizio o dall’ufficio giudiziario competente. Ma il presupposto resta sempre la presenza di una causa o di una procedura conciliativa non contenziosa.
Pertanto, il punto centrale della risposta consiste nella qualificazione giuridica del verbale di aggiudicazione. A parere dell’Agenzia, tale verbale non può essere ricondotto né al concetto di causa né a quello di attività conciliativa.
Infatti:
- non è formato dal giudice
- non rappresenta un atto del processo
- non nasce nell’ambito di una procedura conciliativa
- viene redatto da un soggetto privato incaricato della vendita all’esito di una gara telematica.
L’attività posta in essere non costituisce una forma di composizione della controversia, ma una vera e propria procedura di alienazione del bene.
L’Agenzia riconosce che il verbale di aggiudicazione è collegato al provvedimento del giudice penale, il quale dispone la vendita del bene confiscato o non reclamato. Tale collegamento, però, non è sufficiente per far scattare l’esenzione. Il verbale possiede infatti una propria autonomia funzionale e giuridica: non si limita a dare esecuzione materiale al provvedimento, ma produce effetti nuovi e autonomi. In particolare, è proprio il verbale che attribuisce all’aggiudicatario il diritto ad acquisire il bene oggetto della vendita.
Per questo motivo l’Agenzia sottolinea che il documento ha sostanzialmente la natura di un contratto di compravendita, come riconosciuto dallo stesso Tribunale richiedente.
Nel quesito era stato richiamato anche l’articolo 22 del Tur, relativo all’enunciazione di atti non registrati. L’Agenzia precisa però che tale disposizione non è applicabile al caso in esame. Il verbale di aggiudicazione, infatti, non è richiamato o incorporato nel provvedimento del giudice. Al contrario, viene formato successivamente, dopo l’espletamento della procedura di vendita, e costituisce un atto distinto e autonomo.
Quindi, i verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 46 della legge n. 374/1991, anche quando il prezzo di aggiudicazione non supera 1.033 euro. Tali documenti devono pertanto essere assoggettati all’ordinario regime dell’imposta di registro, tenendo conto della tipologia del bene oggetto della vendita.
Fonte: FiscoOggi
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