10 Luglio 2026
Viaggio nel nuovo Tuir (2) le regole sui bonus edilizi
Oltre alle disposizioni sul recupero del patrimonio edilizio, nel testo unico sono state incluse le norme sulla detrazione per misure antisismiche e quelle per la riqualificazione energetica
Dopo aver analizzato, in linea generale, la struttura del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (vedi “Esordio ufficiale per il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi”), i contenuti e le finalità che lo caratterizzano, esaminiamo in questo approfondimento la disciplina dei “bonus edilizi”. All’interno del nuovo Tuir gli articoli di riferimento per queste agevolazioni sono quattro: il 17, il 371, 372 e il 373.
In materia di detrazioni edilizie, è da segnalare che il nuovo Testo unico, oltre a riportare il precedente articolo 16-bis (recupero del patrimonio edilizio), oggi articolo 17, include anche le disposizioni concernenti le misure temporanee sulla detrazione per l’adozione di misure antisismiche (articolo 371) e per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 372), nonché le disposizioni riguardanti le misure temporanee sulle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 373).
La detrazione per l’adozione di misure antisismiche
L’articolo 371 colloca all’interno del Testo unico la disciplina relativa alle misure temporanee sulla detrazione per l’adozione di misure antisismiche precedentemente contenuta nell’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies.1, del Dl n. 63/2013.
Nel dettaglio, i commi da 1 a 7 descrivono gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Il comma 8, invece, disciplina le aliquote di detrazione per ciascun anno d’imposta.
La norma spetta non solo alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, ma anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
L’aliquota di detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, negli anni 2025 e 2026, mentre è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per l’anno 2027, invece, l’aliquota ordinaria è pari al 30% e viene elevata al 36% delle spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Infine, il comma 9 introduce la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione spettante a partire dal periodo d’imposta 2024, in precedenza contenuta nell’articolo 4-bis, comma 4 del Dl n. 39/2024.
La riqualificazione energetica degli edifici
L’articolo 372 porta, infine, all’interno del Testo unico le misure temporanee in materia di detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. “Eco bonus”).
Ai commi da 1 a 6, sono riportati i commi da 344 a 349 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, in tema di detrazioni dall’imposta lorda relative a spese documentate per la riqualificazione energetica degli edifici. All’interno del comma 4 è collocato, inoltre, l’articolo, 1 comma 48 della legge n. 220/2010, che inserisce tra gli interventi per cui spetta la detrazione anche quelli relativi alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Nei commi da 7 a 18 troviamo i commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater, 2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, dell’articolo 14 del Dl n. 63/2013, recanti disposizioni sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. Infine, il comma 19 riproduce l’articolo 1, comma 88, della legge n. 208/2015, in base al quale le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica dell’articolo si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
L’aliquota di detrazione, anche in questo caso, è pari al 36% delle spese sostenute, negli anni 2025 e 2026, mentre è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per l’anno 2027, invece, l’aliquota ordinaria è pari al 30% e viene elevata al 36% delle spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per l’Eco bonus, a partire dal 2025 non è più ammessa la detrazione per interventi che riguardano la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Recupero del patrimonio edilizio
La novità in materia di spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, rispetto al precedente Testo unico, si riscontra nell’inserimento dell’articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013, oggi articolo 373, sulla proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia.
In particolare, l’articolo 373 prevede aliquote di detrazione diverse per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per gli anni 2025 e 2026, l’aliquota di detrazione, come per le già menzionate agevolazioni, è pari al 36% delle spese sostenute ed è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per l’anno 2027, invece, la detrazione è pari al 30% ed è elevata al 36% delle spese sostenute nell’anno nel caso in cui le medesime spese siano sostenute, anche in questo caso, dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Si precisa, inoltre, che dal 2025 non è più ammessa la detrazione per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Continua
La prima puntata “Viaggio nel nuovo Tuir (1) La disciplina della global minimum tax” è stata pubblicata giovedì 9 luglio 2026
Fonte: FiscoOggi
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