6 Luglio 2026
Esordio ufficiale per il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi
Raccoglie e aggiorna le norme fiscali già contenute nel precedente Tuir introducendo disposizioni di coordinamento per adeguare la disciplina ai mutamenti normativi avvenuti nel tempo
Approda nel nostro ordinamento il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 luglio 2026.
Il Testo unico in commento, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2027, è stato predisposto in attuazione della delega fiscale prevista dall’articolo 21 della legge n. 111/2023 (“Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.
Il Testo unico delle imposte sui redditi si inserisce, dunque, all’interno di un processo di riorganizzazione della materia fiscale, al pari degli altri testi unici già pubblicati tra cui, da ultimo, il Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con decreto legislativo n. 10/2026 (vedi articolo “Riforma fiscale, al debutto il nuovo Testo unico Iva”), e l’ultimo in corso di approvazione (“Testo unico adempimenti e accertamento”).
In linea con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla delega fiscale del 2023, il nuovo Testo unico provvede:
- alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei
- al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica
- alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
In tale ottica, nel nuovo Tu sono confluite le disposizioni in materia di imposte sui redditi precedentemente contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e in altri corpi normativi, attualizzandone il testo ove necessario o introducendo norme di coordinamento per adeguarlo alle modifiche normative intervenute o per armonizzarlo con altre disposizioni dell’ordinamento, senza alterarne la portata applicativa.
La struttura del nuovo Testo unico è organizzata sistematizzando i vari regimi esistenti tenuto conto, in primis, del soggetto passivo dell’imposta (persone fisiche o giuridiche) e distinguendo le disposizioni generali da quelle speciali.
In particolare, delle quattro parti di cui si compone, la prima è dedicata alle disposizioni generali, che riproducono principalmente la struttura e le norme del previgente Tuir.
Nella seconda e nella terza parte sono confluite, rispettivamente, le disposizioni speciali in materia, già contenute in altri corpi normativi (ad esempio, il regime forfettario già disciplinato dalla legge n. 190/2014) – suddivise in sezioni diverse in base al soggetto passivo – e quelle in materia di fiscalità internazionale di cui al decreto legislativo n. 209/2023.
Alle disposizioni finali e transitorie è, infine, dedicata l’ultima parte del Testo unico, in cui sono confluite, tra le altre, le norme di interpretazione autentica e quelle oggetto di abrogazione.
Struttura
Più in particolare, il nuovo Tu è composto da 377 articoli suddivisi in quattro parti, a loro volta suddivise in titoli, capi e sezioni.
La parte I attiene al “Regime ordinario”, la II riguarda il “Regime speciale”, la III è relativa alla “Imposizione minima globale” mentre la IV concerne le “Disposizioni varie, transitorie e finali”.
Con riferimento alla distribuzione degli argomenti:
- la parte I è suddivisa in 4 titoli dedicati, rispettivamente, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sul reddito delle società, alle disposizioni comuni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società e, infine, alle disposizioni relative ai rapporti internazionali;
- la parte II è dedicata alle disposizioni speciali, le quali vengono ripartite in titoli in base al soggetto passivo dell’imposta (persone fisiche o società), riproducendo in tal modo la medesima struttura della parte I;
- la parte III raccoglie le disposizioni in materia di imposizione minima globale;
- la parte IV contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.
Il Testo è corredato di nove allegati (A, B, C, D, E, F, G, H e I).
L’allegato A, suddiviso in due tabelle, individua, nella tabella 1, l’elenco delle società alle quali si applicano le disposizioni in materia di operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea, qualora siano sottoposte a una delle imposte indicate nella tabella 2. Ad esempio, una fusione tra una società residente in Italia e una di diritto belga avente la denominazione prevista dalla tabella 1 e soggetta all’imposta belga di cui alla tabella 2.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposizione minima globale l’allegato B contiene le relative definizioni e l’allegato C riporta, in corrispondenza di ciascun esercizio con inizio nell’anno solare ivi indicato, le aliquote applicabili in presenza di riduzione dell’attività economica sostanziale.
L’allegato D riporta il coefficiente di redditività che si applica all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, ai fini della determinazione del reddito imponibile per i soggetti che applicano il regime forfettario, diversificato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata.
Gli allegati E ed F contengono, rispettivamente, gli elenchi dei beni materiali e immateriali strumentali nuovi, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in relazione alla maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali.
L’allegato G elenca le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, come ad esempio i lavoratori molto svantaggiati indicati dall’articolo 2, numero 99), del regolamento dell’Unione europea n. 651/2014 ecc.
Da ultimo, nell’allegato H sono elencati i comuni in cui i lavoratori dipendenti ivi residenti possono optare a determinate condizioni per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Tale opzione può essere esercitata, a determinate condizioni, anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell’elenco riportato nell’allegato I.
Fonte: FiscoOggi
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