Normativa e prassi

30 Giugno 2026

Bonus carburanti: perimetro esteso anche per autobus passeggeri e Ncc

Interessate dal tax credit le imprese di trasporto con sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Le modalità operative sono rimesse ad un successivo decreto attuativo

Il credito d’imposta contro il caro carburanti si estende anche al trasporto passeggeri. Con il testo coordinato del Dl n. 63/2026, convertito dalla legge n. 113/2026, entrano nel perimetro dell’agevolazione anche le imprese di trasporto con autobus e quelle di noleggio con conducente, purché operino con veicoli di classe ambientale Euro V ed Euro VI. La novità è contenuta nell’articolo 1-novies (Credito d’imposta a favore dell’autotrasporto di passeggeri con autobus) che interviene sull’articolo 3, comma 1, del Dl n. 33/2026.

La misura, nata per mitigare gli effetti dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio, non resta quindi confinata al solo autotrasporto merci. L’articolo 1-novies sostituisce il precedente riferimento alle imprese indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo unico accise con un richiamo più ampio alle lettere a) e b) dello stesso comma.

In questo modo, il credito viene esteso anche al trasporto di persone svolto, tra gli altri, da enti pubblici, imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali, regionali e locali e imprese esercenti autoservizi in ambito comunitario.

L’allargamento soggettivo riguarda, inoltre, in modo espresso, le imprese esercenti le attività di trasporto disciplinate dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, cioè il noleggio di autobus con conducente. La condizione posta dal legislatore è che l’attività sia svolta con autobus di classe ambientale Euro V o Euro VI, così da concentrare il beneficio sui mezzi meno datati sotto il profilo emissivo.

Accanto all’estensione della platea, il decreto ha rafforzato anche la durata e la dotazione finanziaria del bonus. L’articolo 1-ter, comma 1 del Dl n. 63/2026 è intervenuto sempre sull’articolo 3, comma 1, del Dl n. 33/2026, prorogando il periodo agevolato: il credito d’imposta, inizialmente riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026, è stato esteso anche al mese di giugno 2026. Il limite massimo di spesa sale contestualmente da 100 milioni a 300 milioni di euro per l’anno in corso.

Il contributo per l’autotrasporto resta configurato come credito d’imposta commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026, rispetto al prezzo rilevato nel mese di febbraio 2026 dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase). Il beneficio spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, secondo le condizioni e le modalità attuative previste dalla disciplina richiamata dal Dl n. 33/2026 (vedi gli articoli: Contrasto al caro carburanti, tra le misure, due crediti d’imposta e Convertito il decreto carburanti: confermati i crediti d’imposta)

Sul piano operativo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026. La norma esclude, inoltre, l’applicazione degli ordinari limiti annuali alla compensazione, rendendo il beneficio più immediatamente spendibile dalle imprese chiamate a fronteggiare il rincaro dei carburanti.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, l’articolo 1-ter del Dl n. 63/2026 conferma il credito di imposta straordinario per le imprese agricole (vedi articolo: Carburanti e crediti d’imposta: le misure fiscali del Dl energia). In questo caso, il credito viene incrementato fino al 30% della spesa per i fertilizzanti acquistati tra marzo e maggio 2026, al netto dell’Iva. Questo bonus, per il quale sono stanziati 40 milioni di euro, sarà utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026.


Fonte: FiscoOggi

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