8 Giugno 2026
Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef
Non rientra tra le spese agevolabili quella per costruzione di autorimessa, se manca il vincolo di pertinenza all’abitazione e se non è accatastata come autorimessa
Con la risposta a interpello n. 118/2026, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini della detrazione della quota di costi sostenuti per la realizzazione del posto auto di pertinenza all’abitazione vanno rispettati alcuni requisiti: è necessaria una precisa indicazione nella licenza edilizia sulla pertinenzialità ed inoltre il manufatto deve essere accatastato nella categoria C/6. In assenza di questi, il bonus non spetta.
Il quesito
Il caso esaminato riguarda un contribuente che nel 2025 ha realizzato una capanna in legno su un cortile comune, del quale possiede il 50% insieme al padre, comproprietario della restante quota. La struttura, secondo quanto dichiarato, è adibita esclusivamente a posto auto e costituisce pertinenza della prima casa. I costi dell’intervento, comprese progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri accessori sono stati sostenuti dal contribuente, che ha quindi chiesto di poter fruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.
Il dubbio sorge da un elemento formale non secondario: la licenza edilizia con cui sono stati eseguiti i lavori non specifica né che la capanna sia destinata a posto auto né che esista un vincolo pertinenziale con l’unità abitativa. Eppure, nella documentazione allegata, il contribuente sottolinea che il manufatto risulta pertinenza ai fini dell’imposta municipale immobiliare e produce anche una dichiarazione tecnica che ne conferma l’utilizzabilità come parcheggio e il collegamento funzionale con l’abitazione principale. Inoltre, sul piano catastale, il manufatto risulta censito in categoria C/2, cioè tra magazzini e locali di deposito, con attribuzione di autonoma rendita catastale.
Da qui il quesito posto all’Amministrazione finanziaria: si può ottenere ugualmente la detrazione del 50% per la costruzione della struttura? Secondo la soluzione prospettata dal contribuente l’assenza di un riferimento espresso nel titolo edilizio non dovrebbe essere ostativa, purché il rapporto di pertinenza emerga chiaramente dall’uso effettivo del bene.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 16-bis del Tuir riconosce una detrazione Irpef, da suddividere in dieci quote annuali di pari importo, per specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari abitative, comprese le relative pertinenze.
La risposta ricorda inoltre che, per le spese documentate sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36 per cento, elevata al 50 per cento per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, entro il limite massimo di 96 mila euro per unità immobiliare.
In linea generale, osserva l’amministrazione, gli interventi agevolabili devono riguardare edifici esistenti e non possono consistere in una nuova costruzione. A questa regola c’è però una deroga specifica, rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Qui si colloca la vicenda oggetto dell’interpello. Per beneficiare della detrazione, però, non basta che il bene venga usato in fatto come parcheggio: occorre che esso sia riconoscibile, anche sul piano giuridico e documentale, come autorimessa o posto auto pertinenziale.
L’Agenzia richiama, sul punto, la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, secondo cui la detrazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è ammessa a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Peraltro, tra i documenti necessari ai fini dell’agevolazione deve esserci una concessione edilizia dalla quale risulti espressamente tale vincolo.
La seconda ragione del disconoscimento della detrazione è legata alla classificazione catastale: la capanna in legno è censita in categoria C/2, che identifica magazzini e locali di deposito, e non in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, per quanto qui interessa, alle autorimesse.
La risposta, però, va ancora più “in radice”. Anche a prescindere dal difetto del titolo edilizio, la struttura realizzata non può essere considerata “autorimessa” o “posto auto” ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir. La ragione è legata alla classificazione catastale: la capanna in legno è censita in categoria C/2, che identifica magazzini e locali di deposito, e non in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, per quanto qui interessa, alle autorimesse.
Fonte: FiscoOggi
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