Normativa e prassi

9 Giugno 2026

Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit

Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati

Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali. È questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026, che scioglie i dubbi sorti dopo le modifiche introdotte dall’ultimo Bilancio, per gli anni 2026 e 2027.

Per comprendere la portata della precisazione, occorre partire dal sistema introdotto con la legge di stabilità 2016. I commi da 182 a 190 (articolo 1, legge n. 208/2015) hanno infatti previsto un regime di tassazione agevolata per i premi di produttività e per le somme distribuite ai lavoratori a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa. Il meccanismo consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, inizialmente fissata al 10%, entro determinati limiti di importo. Nel tempo, questi limiti e l’aliquota sono stati più volte modificati per rafforzare l’incentivo.

Altro elemento della disciplina è anche la possibilità riconosciuta al lavoratore di scegliere la modalità di fruizione del premio. Il comma 184 consente, infatti, di optare tra l’erogazione in denaro e quella in beni e servizi, cioè in benefit aziendali. Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.

Tanto premesso, la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 9, legge n. 199/2025) è intervenuta su questo sistema introducendo due modifiche importanti. Da un lato, ha ridotto l’aliquota dell’imposta sostitutiva all’1%, dall’altro, ha innalzato il tetto massimo di importo agevolabile da 3mila a 5mila euro. Ebbene, la norma ha modificato espressamente solo il comma 182, cioè quello che disciplina la tassazione dei premi, senza citare direttamente il comma 184 relativo alla facoltà di scelta tra denaro e benefit. Proprio da qui nasce il dubbio interpretativo: il nuovo limite di 5mila euro vale anche quando il premio viene convertito in benefit aziendali? Oppure in quel caso resta fermo il vecchio limite?

La lettura fornita dall’Agenzia nella risoluzione odierna risolve la questione in modo sistematico. Il comma 184, che consente la conversione del premio, non è una disposizione autonoma, ma richiama espressamente l’intero quadro normativo dei premi di produttività, inclusi i limiti economici previsti per l’agevolazione. In altre parole, la possibilità di scegliere tra denaro e benefit è parte integrante dello stesso regime fiscale e non può essere separata dalle sue regole.

Seguendo questa logica, il nuovo limite di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati. Non avrebbe senso, infatti, applicare un tetto diverso a seconda della scelta del lavoratore, perché ciò incrinerebbe l’unità del sistema.

Quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà scegliere di convertire, in tutto o in parte, quella stessa somma in benefit aziendali. In questo secondo caso, i valori non concorreranno a formare reddito, nei limiti previsti dal Tuir, mantenendo comunque il riferimento al tetto complessivo di 5mila euro.

Resta fermo che l’esenzione dei benefit continua a essere soggetta alle condizioni previste dalla normativa fiscale. Pertanto, le indicazioni operative già fornite dall’Amministrazione finanziaria con le circolari numeri 5/2024, 23/2023, 5/2018 e 28/2016 restano valide, per quanto compatibili con il nuovo quadro normativo.


Fonte: FiscoOggi

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