Attualità

25 Maggio 2026

Corte di Cassazione: natura tributaria per il canone unico degli enti locali

In base al precedente orientamento, che lo inquadrava fra le entrate patrimoniali, le relative delibere non erano assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti per i tributi locali

Punto di svolta nella disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n. 160 del 2019. Con la sentenza n. 12225 del 16 dicembre 2025 delle Sezioni unite, pubblicata il 1° maggio 2026, la  Corte di cassazione ha definito come tributaria la natura giuridica del “canone unico”. Questa indicazione ha rilevanti conseguenze operative per gli enti locali. Il Dipartimento finanze ha emanato nuove istruzioni operative nella circolare n. 1 del 22 maggio 2026.

La sentenza ha stabilito che la  natura del canone, istituito dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, articolo 1 comma 816 e seguenti),  è tributaria e non patrimoniale. Questa qualificazione comporta, sul piano processuale, l’attribuzione delle controversie alla giurisdizione del giudice tributario, superando il precedente orientamento prevalente che vedeva coinvolto il giudice ordinario.

La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale non uniforme, in cui alcune decisioni avevano qualificato il canone come entrata patrimoniale, ritenendolo espressione di mere pretese economiche della pa, prive di carattere autoritativo.

La precedente impostazione aveva portato anche il Dipartimento delle finanze a ritenere che le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone non fossero soggette agli obblighi di pubblicazione previsti per i tributi locali.

La nuova qualifica che inquadra il canone unico come tributo impone ora una revisione di tale orientamento, al fine di garantire uniformità nell’azione amministrativa degli enti territoriali.

In conseguenza della natura tributaria del canone, a partire dall’anno d’imposta 2026, le delibere degli enti relative a regolamenti e tariffe devono essere trasmesse al ministero dell’Economia e delle Finanze in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale e pubblicate sul sito istituzionale www.finanze.gov.it.

La pubblicazione ha un ruolo fondamentale per i tributi comunali, costituendo infatti condizione di efficacia degli atti e della loro applicabilità.

Quanto ai termini e le modalità operative la circolare precisa che le delibere devono essere adottate entro il termine stabilito per il bilancio di previsione (per il 2026 fissato al 28 febbraio 2026), devono essere trasmesse al Mef entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento e poi il Mef provvede alla pubblicazione entro il 28 ottobre.

Il rispetto di tali termini è essenziale, in quanto una mancata pubblicazione entro la scadenza comporta l’inefficacia delle deliberazioni per l’anno di riferimento.

Per quanto riguarda gli effetti per l’anno d’imposta 2026, considerando che il termine per l’adozione delle delibere (28 febbraio 2026) è ormai scaduto, non è più possibile approvare nuovi atti per il 2026.

i Comuni devono trasmettere entro il 14 ottobre 2026 le eventuali deliberazioni già adottate. In assenza di nuove delibere, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti. Questo in applicazione del principio di ultrattività e di conservazione degli atti. Ad esempio, se il comune ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti –deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021.

Corte di Cassazione: natura tributaria per il canone unico degli enti locali

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