Attualità

21 Maggio 2026

E-commerce, indicazioni delle Dogane sul nuovo dazio per spedizioni esigue

Dal prossimo 1° luglio alle importazioni di modesto valore, oggi coperte da franchigia, verrà applicato un tributo doganale temporaneo di 3 euro per articolo

Lo scorso 15 maggio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con un apposito avviso, ha fornito le prime indicazioni sulle recenti novità normative che hanno interessato le spedizioni di beni di modesto valore.

In particolare, in applicazione del regolamento Ue n. 2026/382 dello scorso 11 febbraio, dal prossimo 1° luglio le importazioni di merci considerate di modesto valore (cioè non superiore complessivamente a 150 euro per spedizione) non godranno più della franchigia dei dazi, ma saranno oggetto di un dazio temporaneo di 3 euro per articolo. L’importo, soggetto a Iva, dovrà essere corrisposto a prescindere dal regime di riscossione utilizzato e indipendentemente dal tracciato con cui le merci vengono dichiarate.

Questi interventi, finalizzati a rafforzare i controlli sulle spedizioni di piccolo valore, hanno l’obiettivo di contrastare fenomeni fraudolenti e, al contempo, garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell’Unione europea.

Infatti, rilevato il significativo incremento di questo tipo di importazioni da territori extra-Ue, sono stati riscontrati preoccupanti fenomeni di sottovalutazione e di frazionamento artificiale delle spedizioni.

Le novità normative nel dettaglio
L’articolo 1 del regolamento (Ue) n. 2026/382 dell’11 febbraio 2026 ha modificato, a decorrere dal 1° luglio 2026, la disciplina doganale comunitaria concernente la fissazione del regime delle franchigie doganali (regolamento n. Ce/1186/2009), eliminando la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di merci importate, inviate direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nel territorio comunitario, il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 euro per spedizione (importazioni o spedizioni di modesto valore).

Contestualmente, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, sulle citate importazioni si applicherà un dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo.

Tale misura transitoria, introdotta nell’ambito della riforma unionale del settore e-commerce, è destinata a operare nelle more dell’introduzione dell’EU Customs Data Hub, poiché a decorrere dall’abrogazione del dazio temporaneo (1° luglio 2028), tutte le merci del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno soggette all’aliquota normale del dazio.

L’applicazione delle nuove disposizioni normative comporta l’esigenza di intervenire su alcune disposizioni comunitarie in tema di procedure e tracciati dichiarativi che concernono in particolare:

  • le misure di integrazione in Taric per il tracciato H7 e H1
  • l’adeguamento della garanzia per gli operatori economici titolari dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento Dpo
  • la richiesta di un’autorizzazione Dpo per gli operatori economici che non ne sono titolari
  • le modalità di contabilizzazione del dazio doganale specifico.

Prime indicazioni delle Dogane
Con l’avviso dello scorso 15 maggio, l’Autorità doganale precisa, innanzitutto, che il nuovo dazio:

  1. costituisce un diritto doganale (tipo tributo A00) e, di conseguenza, sarà soggetto a Iva
  2. sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione Iva utilizzato (Ioss, regime speciale o Iva standard) e dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

Da un punto di vista operativo, nell’ambito degli adeguamenti dichiarativi connessi alle nuove disposizioni:

  • in coerenza con il superamento della relativa esenzione doganale, verrà eliminato il codice Regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore
  • verranno mantenuti, secondo i casi, i codici procedura aggiuntiva F48 (Ioss) ed F49 (regime speciale), mentre sarà introdotto il nuovo codice F53 per le operazioni di specie assoggettate a Iva ordinaria.

Per quanto attiene il presidio delle operazioni, verranno progressivamente introdotti nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (Product Identifiers), con obbligatorietà effettiva a partire dal 1° novembre 2026, finalizzati a rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate mediante e-commerce.

Naturalmente, tutte le ulteriori e necessarie informazioni, nonché le istruzioni di dettaglio, saranno comunque fornite dalle Dogane con comunicazioni successive, anche a seguito dell’approvazione e della pubblicazione dei pertinenti atti unionali.

E-commerce, indicazioni delle Dogane sul nuovo dazio per spedizioni esigue

Ultimi articoli

Attualità 24 Luglio 2026

Dichiarazione Iva 2026 tardiva: valida se inviata entro il 29 luglio

La non tempestività comporta l’applicazione di una sanzione pari a 250 euro, ma con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurla a un decimo del minimo, versando quindi solo 25 euro Per la presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno d’imposta 2025, il termine scaduto lo scorso 30 aprile non rappresenta l’ultima chance.

Attualità 24 Luglio 2026

Genitori e altri rappresentanti: come accedono alla precompilata

Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di figli minorenni possono gestire online la dichiarazione dei propri rappresentati.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Global minimum tax, codici tributo per regolarizzare con ravvedimento

L’Agenzia fornisce le modalità di versamento spontaneo per gli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi informativi e dichiarativi della disciplina L’Agenzia delle entrate completa il quadro operativo della Global minimum tax introducendo i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso delle violazioni relative agli obblighi informativi e dichiarativi previsti dal decreto legislativo n.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Nuovi codici tributo per Iva, Isi e imposta sugli aerotaxi

Consentono di versare, tramite F24 e F24 Elide, le somme dovuto per imposte, interessi e sanzioni a seguito di atti di recupero Istituiti, con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto