Attualità

15 Aprile 2026

Credito d’imposta Zes unica 2025: richieste del bonus aggiuntivo al via

Possono accedervi le imprese che avevano validamente presentato la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 senza fruire del tax credit Transizione 5.0 sugli stessi investimenti

Da oggi e fino al prossimo 15 maggio le imprese interessate possono presentare la comunicazione per accedere al credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo, l’agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2026 a integrazione del contributo già riconosciuto agli operatori per gli investimenti realizzati nella Zona unica speciale nel 2025.

Più specificamente, il beneficio, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è destinato alle imprese che hanno validamente presentato la comunicazione integrativa per il credito d’imposta Zes unica 2025 nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 e che non hanno fruito del credito d’imposta Transizione 5.0. L’agevolazione aggiuntiva è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa.

Di che si tratta
Nel 2025, le imprese che hanno effettuato investimenti nella Zes Unica sono state chiamate a trasmettere, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre dello stesso anno.

Sulla base delle comunicazioni pervenute, l’Agenzia delle entrate ha determinato, con provvedimento del 12 dicembre 2025, la percentuale effettivamente fruibile del credito Zes unica 2025, fissandola al 60,3811 per cento.

Il Bilancio 2026 (articolo 1, comma 448, legge n. 199/2025) ha poi previsto un contributo aggiuntivo, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa, destinato alle stesse imprese, purché non abbiano beneficiato, per gli stessi investimenti, del credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024 (credito d’imposta “Transizione 5.0”).

Pertanto, per accedere all’integrazione, le imprese beneficiarie devono trasmettere una comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo, nella quale devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del Dpr n. 445/2000, di non aver fruito del credito “Transizione 5.0”. Inoltre, qualora dopo l’invio della comunicazione integrativa siano state riconosciute altre agevolazioni che incidono sull’ammontare del credito d’imposta, l’impresa è tenuta a indicare nel modello il credito rideterminato in diminuzione, così da consentire all’Agenzia delle entrate di calcolare correttamente il contributo aggiuntivo spettante.

Quando e come inviare la comunicazione
Per la comunicazione va utilizzato l’apposito modello, approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 16 febbraio (vedi articolo “Zes unica: pronto il modello per fruire del contributo aggiuntivo”). La trasmissione della comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026.

Una volta inviata la comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta entro cinque giorni, che può attestare la presa in carico oppure lo scarto, indicando, in quest’ultimo caso, le motivazioni.

La comunicazione va effettuata anche se il credito d’imposta Zes unica 2025 non è ancora visibile nel cassetto fiscale. Il credito aggiuntivo, se spettante, sarà a disposizione dell’impresa dopo l’assegnazione del credito d’imposta Zes unica 2025.

È considerata tempestiva anche la comunicazione trasmessa tra l’11 e il 15 maggio 2026 e scartata dal servizio telematico, purché venga ritrasmessa entro il 20 maggio 2026. Resta invece esclusa la possibilità di invio oltre il 15 maggio in caso di scarto dell’intero file, ad esempio per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile nel corso del 2026, esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
All’agevolazione non si applica il limite annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Il credito d’imposta Zes unica, in breve

Ricordiamo brevemente che il credito d’imposta Zes unica è un’agevolazione prevista dall’articolo 16, Dl n. 124/2023, che consiste in un credito d’imposta a favore delle imprese acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica. Inizialmente previsto per il periodo d’imposta 2024, il beneficio è stato poi esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. L’ultima legge di bilancio ne ha ulteriormente ampliato la portata agli investimenti effettuati al triennio 2026-2028 (per le regole sulla fruizione del credito d’imposta relativamente agli investimenti del 2026 vedi articolo “Proroga crediti Zes unica e Zls: approvate le nuove comunicazioni”).

Infine, ricordiamo che la cosiddetta “Zes unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Tfue, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Dal 20 novembre 2025 all’Abruzzo si sono aggiunte anche le regioni Marche e Umbria, che potranno fruire del credito di imposta ZES unica a partire dal 2026.

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