Normativa e prassi

31 Marzo 2026

Payback dei dispositivi medici, modalità di recupero dell’Iva

Le indicazioni dell’Agenzia sui criteri di calcolo dell’imposta, i contenuti del documento contabile e le tempistiche per il diritto alla detrazione sulle somme versate

Con una articolata risposta a una richiesta di consulenza giuridica l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti decisivi sulla detrazione dell’Iva relativa ai versamenti effettuati a titolo di payback sui dispositivi medici. Si tratta del diritto a recuperare l’imposta, riconosciuto alle imprese che cedono tali dispositivi agli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale regionale in considerazione del fatto che sono tenute a partecipare al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti relativi al 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo quanto previsto dall’articolo 9­ter del Dl n. 78/2015.

Il meccanismo è disciplinato dall’articolo 9 del Dl n. 34/2023 che ha fornito due principi cardine:

  • le imprese possono detrarre l’Iva compresa nella quota di payback, scorporandola dai versamenti effettuati
  • il diritto alla detrazione della quota Iva sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e dovrà avvenire tramite l’emissione di un documento contabile con gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali, in cui sono state individuate le quote di ripiano relative a ciascuna azienda

Va rilevato che il funzionamento del payback su tali dispositivi ha generato dei dubbi per le aziende fornitrici in quanto la disciplina non ha precisato le modalità con cui esercitare il diritto alla detrazione.

Il comma 1-bis del citato articolo 9 obbliga le Regioni a comunicare alle aziende la quota di Iva teorica relativa ai prodotti forniti. Tuttavia, secondo quanto indicato dall’associazione che ha richiesto la consulenza giuridica, molte Regioni non hanno adempiuto a tale obbligo.

L’Agenzia delle entrate, quindi, con la risposta n. 7 del 31 marzo 2026 fornisce delle importanti indicazioni sulle modalità di recupero dell’Iva agli operatori del settore.

Modalità di scorporo dell’Iva dal versamento dovuto a titolo di payback
L’Agenzia ricorda che il meccanismo del payback per i dispositivi medici è disciplinato dall’articolo 9‑ter del Dl n. 78/2015, che prevede in sintesi quanto segue.

Il superamento del tetto di spesa regionale e nazionale è calcolato sul fatturato delle aziende al lordo dell’Iva (comma 8).

La quota di sforamento a carico delle aziende fornitrici è fissata al 40% per il 2015, 45% per il 2016, 50% dal 2017 in avanti (comma 9).

Per gli anni 2015–2018, dopo il decreto ministeriale che certifica lo sforamento, le Regioni e le Province autonome devono adottare un proprio provvedimento entro 90 giorni, redigere l’elenco delle aziende soggette al payback, previa verifica della documentazione contabile, anche tramite gli enti del Ssn (comma 9-bis).

Considerando che le aziende, in base a quanto precisato dalla stessa associazione, hanno conservato le fatture di vendita relative ai dispositivi medici, suddivise per Regione e/o Provincia autonoma, oltre che per annualità interessata, secondo l’Agenzia è pienamente percorribile la soluzione basata sul calcolo analitico dell’Iva da scorporare dall’importo dovuto a titolo di payback.

In pratica i passaggi sono: calcolare la percentuale di fatturato per ciascuna aliquota Iva (ad esempio 4%, 10%, 22%), applicare tali percentuali all’ammontare del payback, scorporare l’Iva dai relativi importi (articolo 27 Dpr n. 633/1972), sommare le imposte ottenute.

Contenuto del documento contabile da emettere
Quanto all’apposito documento contabile richiesto, l’Agenzia ricorda in primo luogo che la norma (articolo 9 del Dl n. 34/2023) individua nel versamento alla Regione/Provincia autonoma della quota di sforamento a suo carico, il dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione di quanto corrisposto dall’impresa a titolo di Iva. Chiarisce poi che questo documento è una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 decreto Iva, ma è una nota interna perché non vi è identità soggettiva tra l’ente acquirente e l’ente territoriale cui è dovuto il riversamento.

La nota diventa il presupposto formale per esercitare la detrazione. Di conseguenza l’azienda fornitrice dei dispositivi medici che ha eseguito il versamento previsto a titolo di payback ha il diritto di detrarre, per il corrispondente ammontare, quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto. A tal fine la nota di variazione a uso interno emessa dovrà essere registrata per concorrere a determinare l’Iva detratta nella liquidazione periodica di riferimento (rigo VP4 con segno negativo), per poi confluire nel rigo VE25 della dichiarazione Iva riferita all’anno d’imposta 2025 (vedi circolare n. 1/E del 2018). L’Agenzia precisa, tuttavia, che se tale nota è emessa nei primi quattro mesi del 2026 ed è riportata nella relativa liquidazione mensile/trimestrale, essa va computata nella dichiarazione annuale Iva 2026.

Riportando l’esempio fatto dall’Agenzia se il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, tale nota potrà essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022. Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, o direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Di conseguenza nel caso in cui la nota di variazione in diminuzione sia emessa tra gennaio e aprile 2026, la stessa concorre a determinare, con segno  negativo, il rigo VP4 della liquidazione mensile o trimestrale di riferimento e deve essere poi riportata nella dichiarazione Iva da presentare per il periodo 2026 (entro aprile 2027) nel rigo corrispondente al VE25 della dichiarazione per l’anno d’imposta 2025.

L’Agenzia ricorda infine che questa nota di variazione dovrà riportare, oltre agli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali contenenti l’obbligo del ripiano, i progressivi delle fatture rettificate, l’imponibile e l’Iva con le varie aliquote (articolo 21, comma 3, del Decreto Iva).

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