30 Marzo 2026
Sopra la soglia dei 150mila euro, il Cpb del forfettario si interrompe
L’opzione per il regime semplificato non incide sul meccanismo del concordato, che resta ancorato alle regole previste dal Dlgs n. 13 del 2024, incluse quelle relative alle cause di cessazione
Con la risposta n. 87 del 30 marzo 2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente, il quale ha aderito nel 2023 al concordato preventivo biennale in qualità di forfettario, perde gli effetti del Cpb nel 2024 qualora, nello stesso anno, superi la soglia di ricavi o compensi pari a 150mila euro. Il superamento di tale limite integra, infatti la causa di cessazione prevista dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del Dlgs n. 13/2024. La circostanza che il contribuente abbia optato, nel 2024, per il regime semplificato non modifica questo esito, poiché ciò che conta è la qualificazione soggettiva con cui egli ha aderito al concordato.
La logica alla base di questa conclusione risiede nella struttura stessa del concordato preventivo biennale. La proposta dell’Agenzia è, infatti, elaborata sulla base dei dati dell’anno precedente, e pertanto sulla situazione fiscale del 2023. Nel caso esaminato, il contribuente aveva regolarmente applicato il regime forfetario in quell’anno e, in sede di dichiarazione dei redditi 2024, aveva compilato il quadro LM accettando la proposta del Cpb nella sezione dedicata ai forfettari. È quindi in tale veste che egli entra nel concordato, indipendentemente dal fatto che nel 2024 scelga di applicare il regime semplificato. Proprio su questo punto la circolare n. 18/2024 (vedi articolo “Concordato preventivo biennale, online le prime indicazioni operative”) e la Faq del 15 ottobre 2024 hanno confermato che nulla impedisce a un ex-forfettario di permanere nel Cpb, pur essendo transitato a un regime diverso nel primo anno di applicazione, poiché l’unico divieto normativo riguarda l’ipotesi inversa, cioè l’adesione al regime forfettario proprio nell’anno di avvio del concordato.
Questo principio, tuttavia, non sottrae il contribuente all’applicazione delle regole previste per i contribuenti che accedono al Cpb in qualità di forfetari. L’Agenzia sottolinea, infatti, che sarebbe irragionevole consentire a un contribuente, qualificato come forfettario ai fini del concordato, di beneficiare delle soglie e delle condizioni previste per i soggetti Isa dopo aver optato per il regime semplificato. Tale possibilità creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che, aderendo come forfettari, continuano a mantenere nel 2024 i requisiti propri di quel regime.
Di conseguenza, ai contribuenti che aderiscono al Cpb in qualità di forfettari si applica l’articolo 32 del decreto legislativo n. 13/2024, che individua le cause di cessazione. La norma stabilisce che il concordato cessa di produrre effetti nell’anno in cui viene superato il limite dei ricavi rilevante per la fuoriuscita dal regime forfettario, ma maggiorato del 50 per cento. La soglia ordinaria di fuoriuscita, come stabilito dalla legge n. 190 del 2014, è pari a 100mila euro. Ne consegue che la soglia rilevante ai fini della cessazione è di 150mila euro.
La circolare n. 18/E ha chiarito che il superamento dei 100mila euro comporta l’immediata uscita dal regime forfetario, ma non interrompe automaticamente il Cpb. Quest’ultimo resta, infatti, valido fino a quando i ricavi non superano la soglia maggiorata. Il legislatore ha introdotto questa fascia di tolleranza proprio per garantire stabilità alla scelta concordataria e per evitare che oscillazioni fisiologiche dell’attività comportino un’immediata disapplicazione del Cpb. Diversamente, il superamento dei 150mila euro rappresenta una modifica sostanziale dell’attività economica che rende inattuale la proposta accettata dal contribuente, facendo scattare la cessazione del concordato nello stesso periodo d’imposta.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia conclude che il contribuente, pur avendo adottato nel 2024 il regime semplificato, resta soggetto alle regole del Cpb previste per i forfettari, poiché come tale ha aderito alla proposta. In sostanza, il superamento del limite di 150mila euro costituisce una causa automatica di cessazione del concordato preventivo biennale anche per quei contribuenti che, pur avendo aderito come forfettari, hanno scelto di applicare nel 2024 un regime diverso. La scelta opzionale del regime semplificato non incide sul meccanismo di vigilanza del concordato, che rimane ancorato alla qualificazione originaria del contribuente e alle soglie previste per i forfettari ai fini della cessazione.
Ciò comporta che il contribuente non potrà beneficiare, per il 2024, degli effetti del Cpb e dovrà determinare il reddito secondo le regole del regime semplificato adottato, applicando l’imposizione ordinaria prevista.
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