Normativa e prassi

26 Marzo 2026

Trust estero, beneficiario senza Ivafe se non ha diritti sugli investimenti

Non è tenuto al versamento del tributo se non esercita poteri di gestione, non impiega capitale proprio e non sopporta il rischio degli asset finanziari detenuti dal trustee

Il contribuente residente, che percepisce esclusivamente i redditi di un trust estero, senza detenere alcun diritto sui beni o sugli strumenti finanziari in esso contenuti, non è tenuto al pagamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Con la risposta n. 84 del 25 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate interviene sul rapporto tra un trust estero e Ivafe, offrendo un chiarimento per i contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi da trust senza avere alcun potere o titolarità sui beni sottostanti.

La domanda
La vicenda trae origine dal caso di un cittadino statunitense, fiscalmente residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito dal proprio patrigno e amministrato da un trustee professionale negli Stati Uniti. Il fondo del trust è composto da strumenti finanziari detenuti all’estero, tra cui fondi monetari, azioni, Etf e titoli obbligazionari pubblici statunitensi.

Secondo l’atto istitutivo, il beneficiario può unicamente percepire i redditi prodotti dal trust per tutta la durata della sua vita, senza alcun diritto sul capitale, senza poteri decisionali e senza alcuna possibilità di influire sulla gestione o sulla destinazione finale dei beni. La sua posizione giuridica non è, dunque, quella di un proprietario o detentore di strumenti finanziari. La titolarità dei beni rimane in capo al trustee, che agisce nel rispetto delle finalità indicate dal disponente.

Il contribuente ha chiesto all’Agenzia se, essendo considerato beneficiario di un trust trasparente ai fini reddituali, debba comunque assolvere l’Ivafe, l’imposta patrimoniale dovuta da chi detiene attività finanziarie all’estero. La sua tesi è che la natura del trust e la struttura dei rapporti giuridici non comportino alcuna detenzione, diretta o indiretta, degli investimenti in portafoglio, poiché egli non ha mai rapporti con i beni, non li può movimentare né può influire sulla loro destinazione. Richiamando anche la prassi relativa ai trust opachi, il contribuente sostiene che il fatto di essere un beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette non lo trasformi automaticamente in detentore delle attività finanziarie ai fini dell’Ivafe.

La risposta
L’Agenzia delle entrate ricostruisce la normativa applicabile, ricordando come l’Ivafe, istituita dall’articolo 19, comma 18, del Dl n. 201/2011, gravi sui contribuenti residenti che detengono attività finanziarie all’estero e come, nel caso dei trust, la proprietà dei beni appartenga esclusivamente al trustee. La prassi amministrativa, ricorda poi (circolare n. 34/E del 22 ottobre 2022), ha già chiarito che i beneficiari individuati di trust esteri devono indicare nel quadro RW il credito vantato nei confronti del trust, ma non sono tenuti al pagamento dell’imposta patrimoniale quando manca il presupposto essenziale della titolarità o detenzione dell’attività finanziaria.

Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia osserva che il beneficiario in questione non ha alcun diritto sul capitale, non esercita poteri di gestione, non impiega capitale proprio e non sopporta il rischio degli investimenti operati dal trustee. Il suo unico diritto è quello di percepire i redditi generati dai beni, mentre gli strumenti finanziari rimangono interamente nella disponibilità formale e sostanziale del trustee. Per questo motivo l’Agenzia conclude che il contribuente non è tenuto al versamento dell’Ivafe, poiché non detiene, in alcuna forma, gli investimenti finanziari del trust. In sostanza, senza titolarità o detenzione non può sorgere il presupposto dell’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero.

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