12 Febbraio 2026
Bilancio 2026, aliquota più leggera per le criptoattività in euro
Più alta, invece, l’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari
La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) modifica il regime fiscale delle cripto-attività e dell’imposta sulle transazioni finanziarie (conosciuta anche come Tobin tax). Dal 1° gennaio 2026, le criptovalute non solo entrano nel patrimonio mobiliare ai fini Isee, ma per la tassazione scatta l’aliquota ridotta per quelle dell’area “euro-zona”. Più nel dettaglio, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di “token di moneta elettronica”, denominati in euro, è pari al 26 per cento.
L’aliquota della Tobin tax raddoppia e, dal 1° gennaio 2026, passa dallo 0,2% allo 0,4% per il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari.
Le descritte novità sono contenute nei commi 28 e da 29 a 31, dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, che nello specifico dispongono:
- la norma contiene una modifica all’articolo 1, comma 24, del Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) in tema di criptoattività prevedendo, al posto dell’aliquota ordinaria del 33%, l’adozione dell’aliquota del 26% con riferimento ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (Emt) denominati in euro – vale a dire quei token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea;
- commi da 29 a 31: la norma interviene – per effetto di una modifica dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 e del testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs n. 174/2024) – cambiando “al rialzo” l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax e, precisamente dallo 0,2% allo 0,4% per il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari.
Criptoattività
Per tratteggiare il perimetro della novità apportata dal predetto comma 28, dobbiamo innanzitutto ricordare la definizione di “token di moneta elettronica”, secondo l’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (Ue) 2023/1114 (regolamento “MiCa”) ovvero “un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale”.
Premesso ciò, il perimetro applicativo delle novità apportate dall’ultima legge di bilancio è quello correlato all’imposta sostitutiva, che si applica sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (Emt) denominati in euro, dal regolamento MiCa (Markets in Crypto-assets).
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Tipologia Emt |
Definizione |
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token di moneta elettronica (Emt) |
Un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale (articolo 3, paragrafo 1, n. 7) regolamento (Ue) 2023/1114 |
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token di moneta elettronica denominati in euro |
I token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea (articolo 1, comma 28, legge n. 199/2025) |
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token di moneta elettronica non denominati in euro |
I token che fanno riferimento a una valuta diversa dall’euro (ad esempio i bitcoin) |
In pratica, per il legislatore, l’applicazione dell’aliquota ridotta al 26% interessa esclusivamente le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, dalla cessione o dall’utilizzo di token di moneta elettronica denominati in euro. Rimangono, invece, assoggettate all’aliquota del 33% le conversioni di token di moneta elettronica non denominati in euro in token di moneta elettronica denominati in euro.
Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Continuiamo, ricordando che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi derivanti dalle operazioni poste in essere con riguardo a strumenti finanziari è stata introdotta dall’articolo 5 del Dlgs n. 461/1997.
Successivamente, con l’articolo 1, comma 126 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) tale imposta è stata estesa ai proventi derivanti dalle criptoattività, introducendo al comma 1 dell’articolo 67 del Tuir la nuova lettera c-sexies).
La legge di bilancio per lo scorso anno (legge 207/2024) è intervenuta in modo significativo sul regime fiscale in commento, tra l’altro innalzando al 33% l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Adesso, la legge di bilancio 2026 in esame ridefinisce e circoscrive l’ultimo perimetro impositivo delle criptoattività, delineando a partire dal 1° gennaio 2026 una fattispecie ben precisa di criptoattività a cui applicare un regime fiscale di favore.
Nello specifico, il comma 28 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, come detto, prevede che dal 1° gennaio 2026 alle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, dalla cessione o dall’utilizzo di token di moneta elettronica denominati in euro si applichi l>’aliquota al 26% – e, dunque, non quella del 33% prevista dalla precedente manovra di fine anno.
Restando in tema, ci sembra opportuno ricordare che per i soggetti che operano nei mercati delle criptoattività la Consob, con la delibera n. 23799/2025 (GU n. 21 del 27 gennaio 2026), ha introdotto un contributo di vigilanza.
Imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax)
La legge di bilancio 2026 è intervenuta anche modificando le disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, introdotte nel nostro ordinamento nel 2013 dalla legge di stabilità (legge n. 228/2012).
Con i commi da 29 a 31, introdotti in sede referente al Senato, il legislatore ha raddoppiato l’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) e, dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie passa dallo 0,2 allo 0,4% con riferimento ai trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e dallo 0,02 allo 0,04% con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari.
La modifica apportata dal Bilancio 2026 interviene sulla disciplina fiscale della Tobin Tax, che prevedeva questa regolamentazione:
- fino al 31 dicembre 2025, in base al disposto dei commi 491 e 495 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012
- e dal 1° gennaio 2026, per effetto delle norme di cui agli articoli 42 e 46 del Testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs n.174/2024).
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NORMA |
Tu tributi erariali Dlgs n.174/2024 |
Legge n. 228/2012 articolo 1 |
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Ambito applicativo |
Norma di riferimento |
In vigore dal |
Norma di riferimento |
In vigore dal |
|
Imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi |
42 |
01/01/2026 |
491 |
31/12/2025 |
|
Negoziazione ad alta frequenza |
46 |
01/01/2026 |
495 |
31/12/2025 |
Ricordiamo che, l’imposta in esame, oggetto del raddoppio dell’aliquota dallo 0,2% al 0,4% dal 2026, è quella che colpisce il trasferimento della proprietà di:
- azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346 sesto comma del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato
- titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente
- azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.
L’imposta sulle transazioni finanziarie non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.
Dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dello 0,4% si applica sul valore della transazione, vale a dire sul valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente, relative al medesimo strumento finanziario, e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni e altri strumenti partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti o della conclusione delle operazioni su strumenti finanziari derivati.
Sono previste specifiche ipotesi di esclusione dall’applicazione dell’imposta in esame.
Per effetto delle novità apportate dalla legge di bilancio 2026, dallo scorso 1° gennaio è aumentata – passando allo 0,04% – anche l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza (articolo 1, comma 495 legge n. 228/2012).
A questo proposito, ricordiamo che si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina, in maniera automatica, le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Mef, in cui sono stabilite le modalità di applicazione dell’imposta stessa. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo.
Dal 1° gennaio 2026, l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza è dello 0,04% e si applica sempre sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica prestabilita dal citato decreto e, in ogni caso, detta soglia non può essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi.
Sulle novità fiscali presenti nella legge di bilancio 2026 sono disponibili anche i seguenti approfondimenti:
Imprese agricole, dal Bilancio 2026 novità in tema di agevolazioni pubblicato martedì 3 febbraio
Titoli nell’attivo circolante: deroga possibile ai criteri ordinari pubblicato mercoledì 4 febbraio
Rateizzazione delle plusvalenze, le novità del Bilancio 2026 pubblicato giovedì 5 febbraio
Regime agevolato dei neo residenti, maggiorati gli importi forfettari pubblicato venerdì 6 febbraio
Le misure fiscali del Bilancio 2026 per il sostegno del reddito pubblicato lunedì 9 febbraio
Nuove regole di deduzione fiscale delle svalutazioni obbligazionarie pubblicato martedì 10 febbraio
Legge di bilancio 2026 e imprese, premiati gli investimenti tecnologici pubblicato mercoledì 11 febbraio
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