Normativa e prassi

16 Gennaio 2026

Casi particolari di contratti d’appalto, ribadite le indicazioni sull’imposta di bollo

L’Agenzia chiarisce che alcune fattispecie di contratti di servizi, pur essendo sottratti alla disciplina del relativo Codice, sono comunque da assoggettare all’imposta di bollo 

La tipologia di contratti di appalto che in base a una disposizione legislativa o amministrativa di favore sono esclusi dalla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, precisamente quelli relativi a servizi aggiudicati  da  una  stazione  appaltante  a  un  ente  che  sia  una  stazione  appaltante  o un’associazione di stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1 del Dlgs 36/2023), non sono esclusi del tutto dall’imposta di bollo, ma scontano il tributo nelle forme semplificate, come indicato dall’articolo 18, comma 10 del citato Codice. È la sintesi della risposta dell’Agenzia alla consulenza giuridica n. 1/2026.

Prima di rispondere, l’Agenzia passa in rassegna innanzitutto la normativa sull’imposta di bollo (Dpr n. 642/1972) che prevede l’applicazione dell’imposta su tutti gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa. Proseguendo l’analisi del quadro normativo, l’Agenzia prende in esame le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici emanato con il Dlgs n. 36/2023, in linea con i principi stabiliti dalla normativa europea. Il Codice disciplina in modo dettagliato gli appalti pubblici, cioè i contratti onerosi stipulati per iscritto tra operatori economici e stazioni appaltanti per lavori, forniture o servizi. In particolare, l’articolo 18, comma 10, stabilisce che l’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore è determinata sulla base della tabella allegata, e deve essere versata una sola volta al momento della stipula, in misura proporzionale al valore del contratto. Tale tabella sostituisce le precedenti modalità di calcolo (Dpr n. 642/1972), fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale.

L’allegato prevede che l’imposta sia calcolata per scaglioni in base all’importo massimo del contratto, comprese opzioni e rinnovi, mentre gli affidamenti sotto i 40 mila euro sono esenti. Inoltre, il pagamento eseguito dall’appaltatore ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto, con esclusione di fatture e documenti simili.

In sintesi, questa norma mira a semplificare e razionalizzare il sistema, rendendo unico e anticipato il pagamento dell’imposta.

L’Agenzia menziona nella consulenza giuridica anche la Circolare 22 del 2023 con cui viene chiarito che l’imposta versata alla stipula copre l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore fino alla completa esecuzione del contratto, sostituendo quella prevista dal citato Dpr 642/1972.

Nel richiamare il quadro normativo e di prassi sulla disciplina del bollo, l’Agenzia, al fine di fornire un indirizzo di carattere unitario, precisa che i contratti richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) non sono completamente esclusi dalla sua disciplina, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice. La citata semplificazione del versamento dell’imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal Codice.

Casi particolari di contratti d’appalto, ribadite le indicazioni sull’imposta di bollo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 10 Settembre 2026

Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale

In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.

Normativa e prassi 10 Settembre 2026

In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese

Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.

Dati e statistiche 10 Settembre 2026

Mercato delle abitazioni 2026: crescono gli affitti e le nuove case

In aumento gli scambi con oggetto le unità di nuova costruzione.

Dati e statistiche 10 Settembre 2026

Compravendite non residenziali, uffici e depositi guidano la crescita

La vivacità del comparto commerciale, in particolare dei negozi, e la ripresa del settore produttivo compensano il rallentamento degli uffici e la flessione degli immobili agricoli Nel secondo trimestre del 2026 il mercato immobiliare non residenziale conferma una dinamica moderatamente positiva.

torna all'inizio del contenuto