Normativa e prassi

12 Gennaio 2026

Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati

Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking

Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni. È la sintesi della risposta n. 2 del 12 gennaio 2026.

L’Agenzia ripercorre la disciplina sul nuovo regime sugli impatriati, con i relativi requisiti e condizioni per fruire dei benefici fiscali (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023, da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 132/2025).

La misura agevolativa consente di tassare solo il 50% dei redditi di lavoro (fino a 600mila euro), se sono rispettate alcune condizioni:

  • impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per un certo periodo
  • non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti il rientro
  • svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia
  • possedere qualificazione o specializzazione elevata.

Il periodo minimo di residenza all’estero è di 3 anni. Tuttavia, i tempi di permanenza si allungano se il datore di lavoro è lo stesso di quello che il dipendente aveva fuori confine. In questo caso i periodi d’imposta diventano:

  • 6, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o gruppo
  • 7, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo.

L’Agenzia, inoltre, ricorda, come chiarito anche dalla risposta n. 132/2021, che il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in smart working consente di accedere al vecchio regime anche se il datore di lavoro è una società estera.

In conclusione, l’ingegnere che dopo aver lavorato nel Regno Unito rientra in Italia nel 2025 e presta la sua attività in smart working per un datore di lavoro estero diverso da quello precedente, potrà accedere al nuovo regime agevolato a partire dal 2026 e per i successivi quattro anni, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Se il datore di lavoro non applica direttamente l’agevolazione in busta paga, ricorda l’Agenzia, il lavoratore potrà comunque beneficiarne tramite la propria dichiarazione dei redditi (circolari n.17/2017 e 33/2020).

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