11 Dicembre 2025
Costruzione con Iva al 10% per immobili a uso didattico
L’agevolazione viene applicata nel caso in cui, per caratteristiche strutturali, l’edificio risulta concretamente destinato a finalità collettive come istruzione o assistenza
L’edificio destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso e di conseguenza le prestazioni di appalto per la sua costruzione possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%. È in sintesi quanto chiarisce la risposta n. 309 dell’11 dicembre dell’Agenzia delle entrate con la quale mette in risalto che la condizione essenziale per poter beneficiare della riduzione fiscale è che l’attività didattica sia effettiva e non marginale rispetto ad altre attività come ad esempio la ricerca. La risposta chiarisce inoltre che le spese per la progettazione scontano l’aliquota ridotta del 10% se rientrano nel contratto di appalto che ha ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera; al contrario, se la progettazione viene contrattualizzata a parte, si applica l’aliquota ordinaria, in quanto prestazione autonoma rispetto alla prestazione di costruzione.
Il chiarimento è rivolto a un ente di ricerca che chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni di appalto relative alla costruzione un nuovo fabbricato destinato sia ad attività di ricerca sia ad attività didattiche e formative. In particolare, l’ente chiede se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal Dpr n.633/1972 (Decreto Iva) Tabella A, parte III, numeri 127-quinquies (aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso) e 127-septies (agevolazione agli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso, tra cui rientrano gli edifici scolastici). Il punto centrale è dunque stabilire se il fabbricato dell’ente di ricerca possa essere qualificato come edificio scolastico e assimilato alle abitazioni non di lusso.
L’ente di ricerca è del parere che l’aliquota del 10% possa applicarsi sia per la realizzazione della nuova sede sia per la sua progettazione. In particolare, evidenzia che la nuova sede non sarà solo un centro di ricerca, ma anche un luogo di formazione permanente per dottorandi, tirocinanti, studenti delle scuole, stagisti italiani e stranieri e attività didattiche rivolte al mondo agricolo. La componente formativa è strutturale e continuativa, non marginale rispetto alla ricerca. A supporto allega una serie di documenti, tra cui la convenzione con il Provveditorato interregionale Opere pubbliche.
L’Agenzia ricorda, innanzitutto che il decreto Iva consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici assimilati, tra cui rientrano gli edifici scolastici, ospedali, caserme, collegi, asili e strutture con finalità collettive. La risposta all’interpello esplicita passo passo il percorso normativo di questo punto: le prestazioni agevolate riguardano gli edifici di cui all’articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408. L’articolo 1 della legge n. 659 del 1961, a sua volta, prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (…) della legge 2 luglio 1949, n. 408, (…), sono estese agli edifici contemplati dall’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094”: ed è quest’ultimo a trattare gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili. Nonostante l’abrogazione del Rdl n. 1094/1938, il richiamo agli edifici lì previsti resta valido, come confermato da prassi e dalla giurisprudenza.
Ciò detto, l’Agenzia osserva che la locuzione “e simili” rende l’elenco non tassativo, includendo anche immobili che, pur non ospitando collettività in senso stretto, perseguono finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza. Su questo, la circolare n. 1/E del 1994 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che i benefici fiscali previsti per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso si applicano non solo agli immobili destinati ad ospitare collettività (scuole, ospedali, caserme, ecc.), ma anche a quelli utilizzati per il perseguimento di finalità di interesse collettivo quali istruzione, cura, assistenza e beneficenza. Tale interpretazione si fonda sulla sentenza n.3503/1972 della corte di Cassazione che ha sottolineato la necessità di valutare la destinazione dell’immobile in funzione delle attività svolte e del loro impatto sociale. Il documento di prassi precisa che l’applicazione dell’agevolazione deve essere coerente con le caratteristiche strutturali dell’immobile al momento dell’operazione, cioè deve risultare evidente che l’edificio è concretamente destinato a tali finalità collettive.
Nel caso in esame, l’edificio sarà destinato ad attività di ricerca e, parallelamente, ad attività didattiche e formative. Pertanto, se la componente formativa risulterà effettiva e non marginale, l’immobile potrà essere ricondotto tra quelli che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso. Invece per quanto riguarda la progettazione, se è compresa nello stesso contratto di appalto che disciplina la costruzione, può anch’essa beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%. Se invece è oggetto di un contratto autonomo, a questa si applica l’aliquota ordinaria.
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